domenica 4 dicembre 2016

Regime autorizzativo impianto a biogas o biomassa

di Petronilla Addeo
In base al D.Lgs. n.387/2003, è necessaria l’Autorizzazione Unica per gli impianti a biomasse per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 200 kW, mentre per gli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, la soglia è di 250 kW. Al di sotto di tali soglie il regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i. è quello della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), a meno che gli impianti non ricadano nelle fattispecie di quelli realizzati in edifici esistenti o operanti in cogenerazione, per i quali valgono altri riferimenti normativi.
Gli impianti alimentati a biomasse o biogas realizzati in edifici esistenti sono soggetti al regime della Comunicazione, se compatibili con il regime di Scambio sul Posto, e a condizione che non alterino i volumi, le superfici, le destinazioni d'uso, il numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e non riguardino le parti strutturali dell'edificio (DPR n.380/2001, art. 123 e art. 3).
Con riguardo agli impianti di cogenerazione, il comma 20 dell’articolo 27 della L.n.99/2009 e s.m.i prevede il regime della Comunicazione per quelli con potenza fino a 50 kWe (micro cogenerazione) e il regime dalla PAS per impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe o 3000 kWt (piccola cogenerazione).
 
 
Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti alimentati a biomasse e biogas.
ComunicazionePASAutorizzazione Unica
Impianti in regime di Scambio sul Posto realizzati in edifici esistenti46
Impianti di cogenerazione < 50 kW
- Impianti a biomasse < 200 kW
- Impianti a biogas < 250 kW
- Impianti di cogenerazione 50 kWe -1 MWe (o 3000 kWt)
- Impianti a biomasse > 200 kW
- Impianti a biogas > 250 kW
- Impianti di cogenerazione > 1 MWe
(o 3000 kWt)

Sotto il profilo della disciplina nazionale della Valutazione di Impatto Ambientale, gli impianti di generazione elettrica alimentati a biomasse o biogas ricadono:
- tra quelli per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità ambientale (punto a, industria energetica ed estrattiva dell’ allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i) in quanto “impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW”;
- tra quelli per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale come (punto a) dell’ allegato III del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i) come “impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW”.
 
Verifica di assoggettabilità ambientaleValutazione di Impatto Ambientale

Impianti > 50 MW

Impianti > 150 MW
 
 
Regimi autorizzativi per gli impianti a biomasse e biogas nelle varie regioni
 
Per gli impianti a biomasse e biogas si registrano 8 casi di Regioni che sono intervenute per disciplinare il regime dell’Autorizzazione Unica in modo diverso dai riferimenti normativi nazionali.
Come risultato degli interventi regionali di estensione delle soglie e tipologie di impianti a biomasse soggetti ai regimi autorizzativi semplificati (PAS e Comunicazione), il Lazio e la Basilicata sono le uniche Regioni che hanno esteso in modo generalizzato sia l’applicazione della PAS fino a 1 MW, che l’applicazione della Comunicazione fino a 50 kW, come previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i.. Prevalgono le Regioni (dodici) in cui si applicano solo le disposizioni previste dalla normativa nazionale (vedi Tabella 20). Sono quindi cinque le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d’intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno, in modo più o meno rilevante, esteso l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati per gli impianti a biomasse. http://www.dailyenmoveme.com/it/normativa/regime-autorizzativo-impianto-biogas-o-biomassa#

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