RIFIUTI - Gestione illegale discariche - Smaltimento non autorizzato di rifiuti - Modifica normativa che escluda un prodotto dal novero dei rifiuti - Effetti giuridici - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 - Discarica abusiva - Fase post operativa - Gestore subentrato a quello che ha curato la fase dei conferimenti - Controlli, precauzioni e ripristino ambientale - Disciplina autorizzatoria e responsabilità - Reati connessi allo smaltimento non autorizzato di rifiuti - Art.51, c. 3 e 4 d.lgs. n.22/1997 ora art.256, c. 3 e 4, in relazione all'art.186 d.lgs. n.152/2006 - Materiali da scavo - Rocce e terre da scavo e sostanze inquinanti - Modifiche normative e disciplina applicabile - Piano di Utilizzo - Limiti - Conferibilità o esclusione in discarica di un prodotto - Successione di leggi penali - Effetti - Gestione illecita dei rifiuti - Gestione post-operativa - Omissione delle condotte di controllo e vigilanza successive alla cessazione dei conferimenti - Effetti - Fase post-operativa della discarica - Bonifica e concetto di "degrado" dell'area - Discarica - Gestione post-operativa - Cessazione della permanenza del reato - Individuazione - Giurisprudenza - Disciplina degli interventi di bonifica - Procedura di caratterizzazione del sito  - Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) - Concentrazione soglia di rischio (CSR) - Obbligo di segnalazione e di attivazione  - Interessati non responsabili - Artt. 239, 240, 242 e 245 d.lgs. n.152/2006 - Rifiuto e sottoprodotto - Regola generale e deroghe - Interpretazione restrittiva - Art.174, c.2, del Trattato CE - ACQUE  - INQUINAMENTO IDRICO - Sistema di acque superficiali - Reato di danneggiamento  temporaneo - Artt. 77, 183, 184 bis, 185, 192, 255, 256 e 257del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 - Sistema di acque superficiali - Danneggiamento - Mancata quantificazione da parte del perito - Danno desunto - Omesso intervento riparatore - DANNO AMBIENTALE - Reato di danneggiamento - Natura di reato istantaneo - Condotta tipica - Termine di prescrizione - ASSOCIAZIONE E COMITATI - Risarcimento dei danni - Legittimità della costituzione degli enti territoriali e delle associazioni ambientaliste - Danno risarcibile ex art.2043 cod. civ. - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - POLIZIA GIUDIZIARIA - Poteri d'indagine della polizia giudiziaria nella fase successiva alla trasmissione della notizia di reato e alla sua presa in carico da parte del Pubblico ministero - Art. 348 c.3 cod. proc. pen. mod. dalla L. n. 128/2001 - Corretta applicazione della legge - Giudizio di legittimità - Strumento di controllo - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Atti aventi natura meramente amministrativa - Commissione del reato e successione di leggi penali e extrapenali. 

Argomento: 

Autorità: 

Provvedimento: 
Sentenza
Numero: 
32797
Sez.: 
3^
Data deposito: 
29/07/2013
Data emissione: 
23/03/2013
Presidente: 
Mannino
Estensore: 
Marini
Titolo completo: 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 29 Luglio 2013 (Ud. 18/03/2013), Sentenza n. 32797

 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 29 Luglio 2013 (Ud. 18/03/2013), Sentenza n. 32797 

RIFIUTI - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Gestione illegale discariche - Smaltimento non autorizzato di rifiuti - Modifica normativa che escluda un prodotto dal novero dei rifiuti - Effetti giuridici - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152.
 
In presenza di consegne in discarica di prodotti non inclusi nelle autorizzazioni, tale condotta non diventa penalmente irrilevante per il solo fatto che l'ente autorizzante, mutata la situazione di fatto, a partire da una certa data includa fra i prodotti conferibili anche e quelli anteriormente conferiti in modo illegale. Ciò vale anche nella ipotesi che l'ampliamento del novero dei prodotti conferibili o l'innalzamento dei livelli soglia di accettabilità formino oggetto di una disposizione di legge o atto equiparato. E dunque vale, a maggior ragione, per le ipotesi in cui le nuove disposizioni stabiliscano procedure inedite per l'accertamento dei requisiti e delle caratteristiche dei materiali che formano oggetto di contestazione in sede penale. Tali disposizioni potranno certamente operare per le determinazioni da assumere nelle procedure di accertamento in corso, ma non potranno essere applicate a procedure di accertamento oramai esaurite e a condotte oramai cessate, la cui conformità alla legge deve essere valutata con riferimento alla disciplina, alle procedure e ai valori in vigore al momento del fatto e dell'accertamento.
 
(riforma sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. PM in proc. Rubegni ed altri 
 
 
RIFIUTI - Discarica abusiva - Fase post operativa - Gestore subentrato a quello che ha curato la fase dei conferimenti - Controlli, precauzioni e ripristino ambientale - Disciplina autorizzatoria e responsabilità - Reati connessi allo smaltimento non autorizzato di rifiuti - Art.51, c. 3 e 4 d.lgs. n.22/1997 ora art.256, c. 3 e 4, in relazione all'art.186, lett. a, d d.lgs. n.152/2006.
 
La fase post-operativa, i relativi controlli e precauzioni, e il ripristino ambientale costituiscono parte del ciclo di vita della discarica e sono oggetto della disciplina autorizzatoria, così che la violazione della relativa disciplina costituisce reato. Pertanto, chi subentra nella gestione delle discarica assume su di sé gli obblighi relativi e, qualora siano stati commesse illiceità da altri, dovrà farsi carico di realizzare ogni intervento necessario richiesto dalla legge e dalle autorità competenti in relazione alla fase post-operativa; questo non significa, ovviamente, che egli possa essere chiamato a rispondere delle condotte anteriori cui non ha dato corso, così come non può rinvenirsi per colui che trasferisce la gestione una responsabilità per condotte poste in essere dal nuovo gestore che non si pongano in relazione con quanto avvenuto anteriomente.

(riforma sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. PM in proc. Rubegni ed altri 
 
 
RIFIUTI - Materiali da scavo - Rocce e terre da scavo e sostanze inquinanti - Modifiche normative e disciplina applicabile - Piano di Utilizzo - Limiti - Art.186 d.lgs. n.152/2006.
 
I materiali da scavo che presentano sostanze inquinanti erano inizialmente inclusi nel novero dei rifiuti e non potevano essere in alcun modo reimpiegati in attività produttive, neppure nel contesto delle attività che li, avevano originati. Le sostanze inquinanti escludevano la possibilità di qualificare i materiali come sottoprodotto reimpiegabile. Tale limitazione è stata eliminata, consentendo per le rocce e terre da scavo presentanti inquinanti (purché nei limiti tabellarmente fissati) il reimpiego diretto, quali sottoprodotti dell'attività originaria, all'interno del medesimo contesto, a condizione che il reimpiego sia previsto dal progetto, non richieda "trasformazione preliminare" dei materiali e sia con sicurezza effettuato per l'intera quantità dei materiali previsti. In altri termini, le rocce e i terreni da scavo che presentino sostanze esterne inquinanti sono esclusi dal novero dei rifiuti solo in presenza: a) di caratteristiche chimiche che, restando nelle soglie inquinanti fissate, escludano una effettiva pericolosità per l'ambiente; b) di approvazione di progetto che ne disciplini compiutamente il reimpiego; c) di prova dell'avvenuto rispetto dell'obbligo di reimpiego secondo progetto. Ciò è tanto vero che la recente disciplina (d.lsg. 3 dicembre 2010, n.205; d.l. 4 gennaio 2012, n.1, convertito in legge n.27 dei 2012, e D.M. n.161 del 2012) opera una distinzione fra i progetti già conclusi e i progetti in corso. L'art.15 del decreto n.161/2012, prevede infatti che i progetti ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto possano essere assoggettati alla nuova disciplina qualora, entro il termine di sei mesi, venga presentato il Piano di Utilizzo previsto dall'art.5. In caso contrario, essi continueranno ad essere trattati secondo la disciplina prevista dall'art.186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152. Nessun dubbio, pertanto, che i progetti non più in corso vadano disciplinati ai sensi del D.L.vo n.152/2006, art.186. Da quanto si è detto emerge con chiarezza che un materiale, ivi compreso un materiale che potrebbe essere qualificato come sottoprodotto, se disfatto o abbandonato assume la natura di "rifiuto". Del resto, sia la legge n.93 del 2001 sia la successiva legge n.443 del 2001 non lasciavano dubbi circa la finalità dell'intervento di modifica in esse contenute, finalità consistente nel favorire il riutilizzo dei materiali da scavo, ancorché limitatamente contaminati da materiali estranei, e il loro reimpiego nel processo di produzione.

(riforma sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. PM in proc. Rubegni ed altri 
 
 
RIFIUTI - Conferibilità o esclusione in discarica di un prodotto - Successione di leggi penali - Effetti.
 
In tema di successione di leggi penali, una modifica normativa che escluda un prodotto dal novero dei rifiuti deve essere considerata direttamente incidente sul precetto penale (Cass. Sez.Un.,n.2451/2008, ud.27/9/2007, P.G. in proc.Magera) mentre non può considerarsi tale una modifica che consenta nuove parametrazioni per la conferibilità in discarica del medesimo prodotto. E' evidente, che una disposizione di legge che introduca nuovi parametri e valori nonché nuove procedure amministrative può disporre per il futuro avendo come giustificazione il mutare delle conoscenze, oppure delle condizioni materiali sui cui si agisce o, ancora, delle capacità della pubblica amministrazione, così messa in grado di operare secondo i nuovi riferimenti. 

(riforma sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. PM in proc. Rubegni ed altri 
 
 
RIFIUTI - Gestione illecita dei rifiuti - Gestione post-operativa - Omissione delle condotte di controllo e vigilanza successive alla cessazione dei conferimenti - Effetti - Artt.183,192, 255 e 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152.
 
La condotta tipica prevista dalla prima parte dell'art.256 d.lgs. n.152 del 2006 risulta coincidere con la predisposizione e con la gestione illecita dei rifiuti, a partire dal momento in cui il deposito e i conferimenti integrano gli estremi della realizzazione della discarica, per proseguire per tutto il tempo in cui il deposito e l'accumulo di rifiuti conservano il carattere di realtà contrastante con l'ordinamento. Di fatto, le caratteristiche dei rifiuti, che non sono prodotti statici e immutabili nel tempo, fanno della discarica un luogo potenzialmente in evoluzione, con rilascio di gas e componenti chimici, con progressivo interscambio fra prodotti depositati e ambiente circostante, con potenziale moltiplicazione dell'impatto col passare del tempo. Queste sono le ragioni per cui la discarica rimane attiva sul piano fenomenologico anche dopo l'ultimo conferimento e le ragioni per cui gli obblighi del gestore proseguono anche dopo la fase attiva dell'esercizio. Così, la "gestione" organizzata di rifiuti che assumano dimensioni quantitative, presenza temporale e caratteristiche proprie rilevanti non si esaurisce nella fase di raccolta, movimentazione e deposito, ma ricomprende anche le attività di controllo che sono necessarie per evitare pericoli e offese ai beni protetti. In conclusione, l'omissione delle condotte di controllo e vigilanza successive alla cessazione dei conferimenti non sono rapportabili a un generico obbligo di eliminare le conseguenze dannose del reato già perfezionato e in sé esaurito, ma formano parte costitutiva del reato ex art. 256, comma 3, d.lgs. n.152 del 2006. In altri termini, se prendiamo come riferimento una discarica autorizzata, non è possibile sul piano giuridico valutare diversamente, ad esempio, la ricezione di rifiuti non inclusi nella autorizzazione (ivi compresa la mancata vigilanza sui materiali accettati in discarica) e l'omesso controllo della discarica nella fase post-operativa: entrambe le condotte sono ugualmente integrative di una violazione penalmente rilevante con riguardo alla gestione della discarica. Ciò conduce ad escludere che quanto avviene successivamente all'ultimo conferimento sia estraneo alla fattispecie legale e costituisca solo un "effetto" del reato già esaurito, oppure che possa assumere rilievo esclusivamente quale elemento costitutivo di altro e diverso illecito. Se tale conclusione ha riguardo al gestore di una discarica autorizzata, non diversa impostazione è applicabile a chi operi in modo radicalmente abusivo. L'obbligo di evitare i rischi connessi alla presenza dei rifiuti anche dopo la cessazione dei conferimento è obbligo generale, che fa carico ad ogni gestore di non omettere le necessarie condotte di vigilanza e di segnalazione. E' obbligo ricompreso all'interno della fattispecie ex art.256, comma 3, attraverso il richiamo al concetto di discarica quale fissato e disciplinato dagli artt.2-13 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n.36.
 
(riforma sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. PM in proc. Rubegni ed altri 
 
 
RIFIUTI - Fase post-operativa della discarica - Bonifica e concetto di "degrado" dell'area - Artt.256 e 257, D.L.vo n.152/2006. 
 
La disciplina in tema di bonifiche contenuta nell'art.51-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, e ora nell'art.257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, non si pone in diretta continuità con quella contenuta negli artt.51 del d.lgs. n.22 del 1997 e nell'art.256 del d.lgs. n.152 del 2006. E' evidente che il concetto di "degrado" dell'area che sta alla base della illiceità dell'accumulo di rifiuti integrante gli estremi della discarica non coincide affatto con i concetti di "contaminazione" del sito e di "inquinamento". Tale discrasia è giustificata dalla differenza dei piani su cui le disposizioni si muovono e non consente di ricondurre la fase post-operativa della discarica all'interno della tematica della bonifica. Il che significa, ovviamente, che condotte in contrasto con l'art.256 possono, ove ne sussistano i diversi presupposti, concorrere a integrare anche l'ipotesi ex art.257, così come è possibile che fenomeni di contaminazione e inquinamento non siano collegati in concreto a violazioni della disciplina autorizzatoria.

(riforma sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. PM in proc. Rubegni ed altri 
 

RIFIUTI - Discarica - Gestione post-operativa - Cessazione della permanenza del reato - Individuazione - Giurisprudenza.
 
La gestione di una discarica di rifiuti urbani o di rifiuti pericolosi necessiteranno di una gestione post-operativa complessa e di ampia durata, mentre la gestione di una discarica che abbia ad oggetto solo inerti o materiali non pericolosi non richiederà analoghe cautele e attività di vigilanza. Pertanto, il cessare della permanenza del reato per la fase post-operativa si verifica, in primo luogo, con la cessazione della situazione di antigiuridicità, vuoi mediante la richiesta e l'ottenimento dell'autorizzazione prevista dalla legge, vuoi mediante la rimozione dei rifiuti e il superamento dello stato di degrado dell'area, vuoi con l'avvio delle procedure di bonifica (in ciò ricompresa la rimozione dei rifiuti) in caso di inquinamento conseguente alla gestione della discarica, posto che tale ultima condotta ricomprende l'avvio di attività volte a rimuovere la situazione di antigiuridicità legate al deposito/discarica di rifiuti. In secondo luogo, la permanenza può cessare con il sequestro dell'area che faccia venire meno la disponibilità della stessa in capo al gestore e la impossibilità per costui di compiere ulteriori attività, ferma restando la facoltà del gestore di chiedere e ottenere la restituzione al solo fine di rimuovere i rifiuti e provvedere a ogni altro intervento ripristinatorio (sul punto si rinvia all'ampia motivazione di Sez.3, n.22826 del 27/372007, P.G. e p.c, in proc. Artese e altri). Ove tutto questo non avvenga, la permanenza cesserà, in linea coi principi interpretativi fissati da questa Corte, con la pronuncia della sentenza di primo grado (Cass., Sez.3, n.40850 del 21710/2010, Gramegna e altro; n.6098/2008, ud.19/12/2007, Sarra e altro).
 
(riforma sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. PM in proc. Rubegni ed altri 
 
 
RIFIUTI - Discarica - Disciplina degli interventi di bonifica - Procedura di caratterizzazione del sito  - Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) - Concentrazione soglia di rischio (CSR) - Obbligo di segnalazione e di attivazione  - Interessati non responsabili - Artt. 239, 240, 242 e 245 d.lgs. n.152/2006. 
 
La disciplina degli interventi di bonifica (art.239 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152) non si pone in diretto collegamento con il concetto di discarica e con la relativa disciplina. Ciò è comprensibile, in quanto una discarica autorizzata e gestita secondo le prescrizioni non dovrebbe condurre alla contaminazione del sito nei termini previsti dagli artt.239 e ss. citati. In effetti, le disposizioni in tema di bonifica hanno riferimento a tutte le ipotesi di contaminazione, qualunque ne sia la causa: l'art.240 ha introdotto i concetti di "concentrazione soglia di contaminazione (CSC)" e di "concentrazione soglia di rischio (CSR)" e collegato a quest'ultimo l'avvio della procedura di caratterizzazione del sito volta a verificare se i valori soglia di rischio sono superati e si versa, o meno, in ipotesi di contaminazione effettiva del sito. La circostanza che l'intervento di bonifica ha come finalità la riduzione dei danni e la rimozione delle situazioni inquinanti emerge con evidenza dalla disposizione contenuta nell'art.245, che fa obbligo di segnalazione e di attivazione anche a coloro che vengono qualificati "interessati non responsabili", così sganciando la struttura delle procedure di bonifica dall'esistenza di un illecito e dalla individuazione di un responsabile (art. 245, comma 2: "Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'art.242).

(riforma sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. PM in proc. Rubegni ed altri 
 

RIFIUTI - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Rifiuto e sottoprodotto - Regola generale e deroghe - Interpretazione restrittiva - Artt. 184 bis, 185 d.lgs. n.152/2006 - Art.174, c.2, del Trattato CE.
 
In linea di principio, fissata la regola generale (in questo caso le definizioni e le regole in tema di rifiuto e di sottoprodotto, avendo riguardo anche alla più ampia definizione introdotta prima in sede comunitaria e quindi nella disciplina italiana con l'art.184-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, del concetto di "normale pratica industriale"), ogni deroga apportata deve ricevere una interpretazione restrittiva nel massimo rispetto del bene tutelato dalla norma generale (evidente la rilevanza a tale proposito dell'art.174, comma 2, del Trattato CE).

(riforma sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. PM in proc. Rubegni ed altri 
 

ACQUE  - INQUINAMENTO IDRICO - Sistema di acque superficiali - Reato di danneggiamento  temporaneo -  Art.77 d. L.vo n.152/2006.
 
Un sistema di acque superficiali può essere "danneggiato" da interventi dell'uomo, posti in essere senza ricorre a sostanze inquinanti. Deviare le acque in misura tale da ridurre la portata e da alterare l'equilibrio del corso d'acqua; ostruire il decorso delle acque; immettere sostanze naturali con modalità e durata tali da rendere le acque non trasparenti e non utilizzabili dagli animali, oppure da impedire la vita di pesci e animali: sono queste alcune delle possibili condotte in grado di causare un danno anche grave al corso d'acqua e all'ecosistema senza che si registri la presenza di sostanze inquinanti. Del resto, il comma 10 dell'art.77 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 chiarisce come il corpo idrico possa essere "deteriorato" temporaneamente anche a seguito di eventi naturali. L'insieme delle considerazioni fin qui svolte consente di concludere che un danno rilevante al sistema delle acque può avere carattere temporaneo e non richiede che le stesse siano radicalmente inutilizzabili, essendo sufficiente a integrare il reato di danneggiamento l'esistenza di alterazioni che richiedono o richiederebbero un intervento ripristinatorio, certamente non necessario in presenza di modificazioni minori nella qualità e ridotte nella durata temporale che il sistema è in grado di assorbire senza particolari conseguenze. Sul punto Cass. 2^ Sez. Penale, n.2768/2009, ud. del 2/12/2008, Varsalona, secondo la quale "il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui non già in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell'azione dannosa ma per la diversa tipologia dell'alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l'uso delle cose, rendendo necessario un intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento”.
 
(riforma sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. PM in proc. Rubegni ed altri 
 

ACQUE  - INQUINAMENTO IDRICO - Sistema di acque superficiali - Danneggiamento - Mancata quantificazione da parte del perito - Danno desunto - Omesso intervento riparatore.
 
La mancata quantificazione da parte del perito dell'impatto effettivamente avuto dalle sostanze immesse nelle acque non impedisce di considerare che a suo stesso modo di vedere l'impatto vi è sicuramente stato, e l'entità di questo è stato desunto sulla base di ulteriori e diversi elementi di riscontro. L'omesso intervento riparatore costituisce elemento che si aggiunge alla reiterazione delle condotte vietate per confluire nel giudizio di esistenza dell'elemento soggettivo del reato.
 
(riforma sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. PM in proc. Rubegni ed altri 
 
 
DANNO AMBIENTALE - INQUINAMENTO IDRICO - RIFIUTI - Reato di danneggiamento - Natura di reato istantaneo - Condotta tipica - Termine di prescrizione
 
Il reato di danneggiamento è reato unanimemente qualificato come reato istantaneo, produttivo di effetti temporanei o permanenti che non incidono sul momento di perfezionamento dell'illecito. La condotta tipica può essere frazionata e cessa con l'ultima delle azioni che danno luogo al danno, come è stato ricordato, proprio in materia di immissione di inquinanti in corso d'acqua, dalla Seconda Sezione Penale con la sentenza n.9343/2011, ud. Del 21/10/2010, Valentini, secondo la quale: "il termine di prescrizione del reato di danneggiamento, che pure ha natura di reato istantaneo, ha inizio, nel caso in cui le condotte che lo integrano siano frutto non di un unico atto bensì della ripetizione di condotte lesive, dalla commissione dell'ultima condotta, configurandosi nella specie come reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non costituiscono un "post factum" penalmente irrilevante, né singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, e quindi l'inizio della decorrenza della prescrizione, fino all'ultima immissione)".
 
(riforma sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. PM in proc. Rubegni ed altri 
 

DANNO AMBIENTALE - ASSOCIAZIONE E COMITATI - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Risarcimento dei danni - Legittimità della costituzione degli enti territoriali e delle associazioni ambientaliste - Danno risarcibile ex art.2043 cod. civ. - Giurisprudenza.
 
In tema della legittimità della costituzione degli enti territoriali e delle associazioni ambientaliste quali parti civili è sufficiente richiamare la ormai costante giurisprudenza di legittimità che è giunta ad escludere che solo il Ministero competente possa far valere in giudizio la pretesa risarcitoria pubblica e che non residui alcun margine di azione per gli enti territoriali interessati dalle condotte illecite. Non va dimenticato a tale proposito che le regioni, le province e i comuni hanno competenze dirette in materia ambientale e, ciascuna secondo le attribuzioni di legge e statuto, partecipano alle conferenze dei servizi, rilasciano autorizzazioni, hanno potere di vigilanza, rilasciano le liberatorie, hanno l’obbligo di intervento in caso di violazioni e sopportano i costi derivanti da tale forma di intervento. Con riferimento agli enti territoriali, in particolare all'ente comunale e all'ente provinciale fissando, anche in relazione al danno risarcibile ex art.2043 cod. civ., la legittimazione dell'ente pubblico territoriale ad agire in sede penale per il risarcimento dei danni di cui possa fornire dimostrazione (Cass. sentenze n.755/2010, ud. 28/10/2009,  Ciaroni, e n.19437 del 17/1/2012, Fundarò e altri). Quanto alle associazioni "ambientaliste", la giurisprudenza presenta aspetti problematici per quanto riguarda la risarcibilità del danno derivante dall'offesa al bene ambiente (Cass. Sez.5, n.7015/2011, ud. 17/11/2010, Associazione Legambiente Onlus, e da Sez.3, n.633/2012, ud. 29/11/2011, Stigliani). La giurisprudenza é, invece, del tutto costante nel definire l'esistenza di un danno risarcibile che le associazioni in parola possono richiedere "in proprio", vuoi sotto il profilo del danno morale vuoi sotto il profilo del danno patrimoniale (Cass. Sezione, n.19883 dell'11/3/2009, Fabris; n.14828 dell'11/12/2010, De Flamminis e altro; n.34761 del 21/6/2012, Memmo e altri).
 
(riforma sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. PM in proc. Rubegni ed altri 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - POLIZIA GIUDIZIARIA - Poteri d'indagine della polizia giudiziaria nella fase successiva alla trasmissione della notizia di reato e alla sua presa in carico da parte del Pubblico ministero - Art. 348 c.3 cod. proc. pen. mod. dalla L. n. 128/2001. 
 
In seguito alla riforma dell'art. 348 comma terzo cod. proc. pen. dovuta alla L. n. 128 del 2001, la polizia giudiziaria resta libera di procedere autonomamente ad atti di indagine, anche non necessari e urgenti, sia prima che dopo la comunicazione al P.M. della notizia di reato, con la sola condizione che tali atti siano compatibili con le direttive e le deleghe eventualmente impartite dal P.M. medesimo. (Cass. Sez.1, n.26284 del 6/7/2006, Greco e altri)
 
(riforma sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. PM in proc. Rubegni ed altri 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Corretta applicazione della legge - Giudizio di legittimità - Strumento di controllo.
 
Il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado volto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. Sicché, è "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

(riforma sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. PM in proc. Rubegni ed altri 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Atti aventi natura meramente amministrativa - Commissione del reato e successione di leggi penali e extrapenali. 
 
In tema di successione di leggi penali gli atti aventi natura meramente amministrativa, sia pure di portata generale ed integranti precetti penalmente sanzionati, non fanno venire meno il commesso reato, determinando semplicemente una variazione di quelle integrazioni del precetto, che sono previste come mutevoli, e la cui decorrenza non può che coincidere con l'emanazione del relativo provvedimento della P.A.. Si tratta di principio affermato con riguardo a una disciplina avente carattere temporaneo e questo rende opportuno verificare come analoga considerazione possa essere espressa con riferimento a diversa disciplina, quale la regolamentazione dell'attività venatoria. Questa Corte ha, infatti, avuto modo di precisare che la modifica alla regolamentazione apportata da un successivo provvedimento che, pur incidendo sulla punibilità della condotta, non implica un modificazione della esposizione sanzionatoria penale, comporta che la sanzione resta in vigore e continua ad applicarsi nelle forme previste alle condotte poste in essere anteriormente alla nuova regolamentazione. Si rinvia sul punto alla sentenza di Sez.3, n. 5457 del 19/3/1999, PM in proc. Arieti e altri, che ha concluso per il permanere della punibilità della condotta illecito commessa sotto la vigenza di una legge regionale che successivamente al fatto è stata abrogata, ciò in quanto "la successione delle leggi extrapenali determina esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento". Tuttavia, non ogni modifica della disciplina amministrativa e tecnica che integra il precetto penale deve trovare applicazione retroattiva, se più favorevole, ma solo quelle che incidono in modo diretto sul precetto; al contrario, non possono trovare applicazione retroattiva, neppure se più favorevoli, quelle variazioni che incidono sui presupposti dell'atto amministrativo che integra il precetto penale. In tale ultimo caso, infatti, la modifica normativa incide sui presupposti e sui parametri che la pubblica amministrazione ha adottato e impone alla stessa una rivalutazione delle proprie decisioni e dei propri atti che, in applicazione delle regole che presiedono alla discrezionalità amministrativa e alla discrezionalità tecnica, può non condurre a una e una sola soluzione obbligata.
 
(riforma sentenza del 27/6/2011 della Corte di appello di Firenze) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. PM in proc. Rubegni ed altri 
 
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