nota: con il grassetto ho evidenziato alcuni aspetti con le note in rosso le mie considerazioni
Pubblicato
in Gazzetta ieri, e subito in vigore (dal 10 dicembre), il
decreto legge 136 del 2013,
in tema di emergenze ambientali e industriali (qui la sintesi).
E’ stato inserito nel testo unico ambiente (decreto legislativo 3
aprile 2006 n. 152) un nuovo reato, la “Combustione illecita
di rifiuti” (art. 256-bis), secondo cui – tra l’altro
- chiunque appiccichi il fuoco a rifiuti abbandonati o depositi
rifiuti in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito
con la reclusione da due a cinque anni. Di seguito, il testo
integrale, che passa in Parlamento per la conversione in legge. .
. .
Decreto Legge 10 dicembre 2013 n. 136 Disposizioni urgenti dirette a
fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo
sviluppo delle aree interessate. (G.U. del 10 dicembre 2013)
Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e
87 della Costituzione; Considerata la estrema gravita’ sanitaria,
ambientale, economica e della legalita’ in cui versano alcune aree
della regione Campania;
Considerato che la sicurezza della continuita’ del funzionamento
produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una
priorita’ di carattere nazionale, soprattutto in considerazione
dei prevalenti profili di protezione dell’ambiente e della salute
e di salvaguardia dei livelli occupazionali; Ritenuta la
straordinaria
necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per una piu’
incisiva repressione delle condotte di illecita combustione dei
rifiuti, per la mappatura dei terreni della regione Campania
destinati all’agricoltura
e per una efficace organizzazione e coordinamento degli interventi
di bonifica in quelle aree, nell’interesse della salute dei
cittadini, dell’ambiente, delle risorse e della produzione
agroalimentare, nonche’ garantire
la continuita’ degli interventi di bonifica gia’ avviati;
Rilevato che le
attivita’ di attuazione delle prescrizioni delle a.i.a. rilasciate
per lo stabilimento Ilva di Taranto, pur tempestivamente avviate,
hanno evidenziato profili di complessita’ che richiedono un
immediato intervento di semplificazione e di interpretazione
autentica; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di
intervenire con disposizioni finalizzate a superare le sopra esposte
criticita’; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’interno,
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la coesione
territoriale; Emana il seguente decreto-legge :
Art.
1 Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in
Campania 1. Il
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
l’Istituto superiore di sanita’ e l’Agenzia regionale per la
protezione ambientale in Campania svolgono, secondo
gli indirizzi comuni e le priorita’ definite con direttiva
dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della
salute, d’intesa con il Presidente della Regione Campania, da
adottare entro quindici giorni (nota
quindi escludendo Natale entro il 27 dicembre) dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche
per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei
terreni della Regione Campania destinati all’agricoltura,
al fine di accertare l’eventuale esistenza di effetti contaminanti
a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante
combustione.
2.
Nello svolgimento delle attivita’ di rispettiva competenza, gli
enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo
ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari,
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della
repressione frodi dei prodotti alimentari, dell’Istituto superiore
di sanita’, dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
dell’Agenzia per l’Italia digitale, dell’Istituto geografico
militare, di organismi scientifici pubblici competenti in materia e
anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. Il
Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello
Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il
Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano, per le
finalita’ di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1
l’accesso ai terreni in proprieta’, nel possesso o comunque
nella disponibilita’ di soggetti privati.
3.
Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli
istituti e all’agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi
conoscitivi nella loro disponibilita’.
4.
I titolari di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni
oggetto delle indagini di cui al presente articolo sono obbligati a
consentire l’accesso ai terreni stessi. Nel caso sia comunque
impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al primo
periodo, l’accesso ai terreni, questi sono indicati tra i terreni
di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca
dell’indicazione puo’ essere disposta con decreto dei Ministri
delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente,
della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che
sia stato consentito l’accesso, se dalle risultanze delle indagini
sia dimostrata l’idoneita’ di tali fondi alla produzione
agroalimentare. Con decreti interministeriali dei Ministri delle
politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente, della
tutela del territorio e del mare e della salute puo’ essere
disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca
dell’indicazione tra i terreni di cui al comma 6, qualora sia
dimostrato il venire meno dei presupposti per tale indicazione.
5.
Entro sessanta giorni
(nota quindi
entro il 27 febbraio 2014) dall’adozione
della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma
1 presentano
ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della
salute una
relazione con i risultati delle indagini svolte
e delle metodologie usate, contenente anche una proposta
sui possibili interventi di bonifica
relativi ai terreni indicati come prioritari dalla medesima
direttiva. Entro
i successivi novanta giorni (quindi
entro il 27 maggio 2014),
gli enti di cui al comma 1 presentano un’analoga relazione
relativa ai restanti terreni oggetto dell’indagine.
6.
Entro i quindici
giorni successivi
alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di
cui al primo e al secondo periodo del comma 5, con distinti decreti
interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari
e forestali, dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare
e della salute sono
indicati i terreni della regione Campania che non possono essere
destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture
diverse. (nota
quindi entro il 12 giugno 2014)
Con i decreti di cui
al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da
destinare solo a produzioni agroalimentari determinate.
Art.
2 Azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei territori della
regione Campania
1.
Al fine di determinare gli indirizzi per l’individuazione o il
potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio, tutela e
bonifica nei terreni della regione Campania indicati ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, e’
istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato
interministeriale,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un
Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione
territoriale, dal Ministro dell’interno, dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della
salute, dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali e dal
Presidente della regione Campania. Al Comitato spetta altresi’ la
supervisione delle attivita’ della Commissione di cui al comma 2.
2.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale
di cui al comma 1, al fine di individuare o potenziare azioni e
interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della regione
Campania, come indicati ai sensi dell’articolo 1, comma 6, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la coesione territoriale, entro
trenta giorni
(quindi entro il
12 luglio 2014) dall’adozione
del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 6, e’
istituita una Commissione composta da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri che la presiede, e da un
rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale,
del Ministero dell’interno, del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le
attivita’ culturali e della regione Campania. Ai componenti della
Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
3.
La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico
per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dai
Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione
territoriale, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi oneri per la finanza pubblica.
4.
La Commissione di cui al comma 2, entro
sessanta giorni
(quindi entro il
12 settembre 2014) dalla
definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento
delle finalita’ ivi previste, avvalendosi della collaborazione
degli enti di cui all’articolo 1, comma 1,
adotta e successivamente coordina un programma straordinario e
urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla
sicurezza, alla bonifica dei siti nonche’ alla rivitalizzazione
economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati
ai sensi dell’articolo 1, comma 6. Il programma puo’ essere
realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di
sviluppo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, ovvero attraverso la nomina di un commissario
straordinario ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato
interministeriale sulle attivita’ di cui al presente comma. 5.
Agli oneri
derivanti dall’attuazione del programma straordinario urgente
di cui al comma 4, per il 2014 si
provvede nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a
seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano
di azione coesione della Regione Campania, sulla base delle
procedure di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99. Le
risorse di cui al presente comma possono essere integrate con
eventuali ulteriori risorse,
finalizzate allo scopo, nell’ambito dei programmi dei fondi
strutturali europei 2014-2020.
6.
Agli oneri
derivanti dalla effettuazione delle indagini
di cui all’articolo 1, comma 1, nel
limite di 100.000 euro nel 2013
e di 2.900.000
euro nel 2014,
si provvede con le risorse
europee disponibili nell’ambito del programma operativo regionale
per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti
industriali e di terreni contaminati.
Art.
3 Combustione illecita di rifiuti
1.
Dopo l’articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e’ inserito il seguente: «Art.
256-bis. (Combustione illecita di rifiuti).
– 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque
appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera
incontrollata in aree non autorizzate e’ punito con la reclusione
da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a
rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei
anni. 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte
di cui all’articolo 255, comma 1, in funzione della successiva
combustione illecita di rifiuti. 3. La pena e’ aumentata di un
terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell’ambito
dell’attivita’ di un’impresa o comunque di un’attivita’
organizzata. 4.
La pena e’ aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in
territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni
precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di
stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di
cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell’articolo 259, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo
appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l’uso
del bene e’ avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio
comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale
consegue la confisca dell’area sulla quale e’ commesso il reato,
se di proprieta’ dell’autore o del compartecipe al reato, fatti
salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo
184, comma 2, lettera e).».
2.
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i
Prefetti delle province della regione Campania,
nell’ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del
territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti
di criminalita’ organizzata e ambientale, sono
autorizzati ad avvalersi,
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, di
personale militare delle Forze armate,
posto a loro disposizione dalle competenti autorita’ militari ai
sensi dell’articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 1.
All’articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
dopo il comma 3-bis, e’ aggiunto il seguente: «3-ter. Quando
esercita l’azione penale per i reati previsti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal
codice penale comportanti un pericolo o un pregiudizio per
l’ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora
i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla
tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico
ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il pubblico
ministero, nell’informazione, indica le norme di legge che si
assumono violate anche quando il soggetto sottoposto a indagine per
i reati indicati nel secondo periodo e’ stato arrestato o fermato
ovvero si trova in stato di custodia cautelare.
Le sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado di
giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del
giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni
indicate nei primi due periodi del presente comma». Art. 5 Proroga
dell’Unita’ Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 15
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920
del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni. 1. Al
fine di consentire il completamento delle attivita’
amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse
gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria
nell’ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania,
l’Unita’ Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 15
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920
del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, e’
prorogata fino al 31 dicembre 2015 e opera in seno alla Presidenza
del Consiglio dei ministri. 2. Nel limite organico di cui
all’ordinanza richiamata nel comma 1, il Presidente del Consiglio
dei ministri, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni,
il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative
dell’Unita’ Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue
disponibilita’ presenti sulle contabilita’ speciali di cui
all’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 28 dicembre 2012. 3. Gli enti locali della Regione
Campania, ai fini del pagamento dei debiti certi, liquidi ed
esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data
del 31 dicembre 2009 nei confronti dell’Unita’
Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori bilancio nei
confronti della stessa Unita’ Tecnica-Amministrativa che
presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data,
anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per
l’anno 2014 la “Sezione per assicurare la liquidita’ per i
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali”
di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, con le procedure e nei termini ivi previsti. 4. I versamenti
contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto
con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri 9 maggio 2012, n. 4022, e dell’articolo
3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, continuano ad
essere effettuati all’INPS, secondo quanto previsto dai contratti
collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla
societa’ ex concessionaria dei lavori per l’adeguamento,
realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e
depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e
Cuma. 5. In
deroga al divieto di proroga o rinnovo
di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n.
100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza
ambientale e ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di
evitare il verificarsi di soluzioni di continuita’ nella gestione
delle medesime emergenze ambientali, fino
al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti
le disposizioni, di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e di
cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso
termine continuano a produrre effetti i provvedimenti
rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze
di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma si provvede con le risorse gia’ previste per la
copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri. Art. 6 Disposizioni in materia di commissari
per il dissesto idrogeologico 1. All’articolo 17, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo, e’
inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della protezione civile, le regioni o province autonome interessate,
si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i
quali il decreto di nomina puo’ comunque essere adottato.»; b) al
comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Possono
essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori
all’ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica
l’articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2. I commissari possono avvalersi, per le attivita’ di
progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei
lavori, per le attivita’ di direzione lavori e collaudo, per ogni
altra attivita’ di carattere tecnico-amministrativo connessa a
progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei
comuni e delle regioni interessate dagli interventi, dei
provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche’
dell’ANAS; al personale degli enti di cui i Commissari si
avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.».
Art. 7 Modificazioni all’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61,
(relativo
all’Ilva di Taranto) convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. 1. All’articolo
1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 7, il primo periodo e’
sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 e’ approvato
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Al fine della approvazione del piano, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma
5, ultimo periodo, il parere del commissario straordinario e quello
della regione competente, che sono resi entro sette giorni dalla
richiesta, decorsi i quali il piano puo’ essere approvato anche
senza i pareri richiesti. L’approvazione del piano avviene entro
quindici giorni dal ricevimento dei pareri e comunque entro il 28
febbraio 2014. Il piano di cui al comma 6 e’ approvato con decreto
del Ministro dello sviluppo economico.»; b) al comma 7, e’
aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta salva l’applicazione
dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i
procedimenti di riesame previsti dall’autorizzazione integrata
ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione
integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati
con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.»; c) al comma 8, le parole: «Fino all’approvazione
del piano industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino all’adozione del decreto di approvazione del
piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e
sanitaria di cui al comma 7»; d) al comma 8, e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «La progressiva adozione delle misure,
prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la
stessa e’ rispettata qualora sussistano tutte le seguenti
condizioni: a) la qualita’ dell’aria nella zona esterna allo
stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni,
valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline
di monitoraggio gestite dall’A.R.P.A. risulti conforme alle
prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in
materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto
alla data di inizio della gestione commissariale; b) alla data di
approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari
ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo
delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate
ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti
dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro
trenta giorni dall’approvazione del piano di cui al comma 5,
trasmette all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti
interventi.»; e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: « In applicazione del generale principio di
semplificazione procedimentale, al fine dell’acquisizione delle
autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri
competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari
per realizzare le opere e i lavori previsti dall’autorizzazione
integrata ambientale, dal piano delle misure di risanamento
ambientale e sanitario, dal piano industriale di conformazione delle
attivita’ produttive, il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, su proposta del commissario
straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si
deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla
convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere
acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di
verifica dell’impatto ambientale di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla
valutazione di impatto ambientale del progetto entro novanta giorni
dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilita’
alla procedura medesima entro quarantacinque giorni. I predetti
termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico
interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati
progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle
procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di
servizi e’ sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale
termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso
favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento
tecnico, tale termine puo’ essere prorogato una sola volta fino ad
un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della
conferenza di servizi e’ adottata con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la
quale non e’ necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel
caso di motivato dissenso delle autorita’ preposte alla tutela
ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si
pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia
autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all’intesa.
L’intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla
relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di
materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti
dall’autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni
ambientali, sono considerate “volumi tecnici”»; f) dopo il
comma 9, e’ aggiunto il seguente: «9-bis. Durante la gestione
commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni dei piani
di cui ai commi 5 e 6, nonche’ le previsioni di cui al comma 8,
non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla gestione
commissariale, le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni,
ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione
precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico
dell’impresa commissariata per tutta la durata del
commissariamento e sono irrogate al titolare dell’impresa o al
socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti atti o
comportamenti.»; g) dopo il comma 11, e’ aggiunto il seguente:
«11-bis. Dopo l’approvazione del piano industriale, in relazione
agli investimenti ivi previsti per l’attuazione
dell’autorizzazione integrata ambientale e per l’adozione delle
altre misure previste nel piano delle misure e delle attivita’ di
tutela ambientale e sanitaria, il titolare dell’impresa o il socio
di maggioranza e’ diffidato dal commissario straordinario a
mettere a disposizione le somme necessarie all’attuazione delle
misure previste, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all’azienda
commissariata. Le somme messe a disposizione dal titolare
dell’impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di
confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi
all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale. Ove il
titolare dell’impresa o il socio di maggioranza non metta a
disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le
somme necessarie, secondo quanto previsto dal primo periodo, al
commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le
somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto
costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti
penali a carico del titolare dell’impresa o del socio di
maggioranza, diversi da quelli per reati ambientali o connessi
all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale. In
caso, inoltre, nell’ipotesi di proscioglimento del titolare
dell’impresa o del socio di maggioranza da tali reati, le predette
somme, per la parte in cui sono impiegate per l’attuazione
dell’autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure
previste nel piano delle misure e delle attivita’ di tutela
ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente,
non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare
dell’impresa o del socio di maggioranza per detti reati resta
fermo l’eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali
soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna.
Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme
trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri
penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo,
rivive il vincolo di sequestro penale.». Art. 8 Autorizzazione
degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e
sanitarie per l’Ilva di Taranto ricadenti in area SIN. 1. Al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l’articolo 2-quater, e’
aggiunto il seguente: «Art. 2-quinquies (Autorizzazione degli
interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie
per l’Ilva di
Taranto
ricadenti in area SIN). – 1. Nell’area dello stabilimento Ilva
di Taranto, limitatamente alle porzioni che all’esito della
caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo,
gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e
dal piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e
sanitaria avvengono nel rispetto dei commi che seguono. 2. Gli
interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed
urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti
criteri e modalita’, al fine di non interferire con la successiva
bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali
contaminate: a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla
regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e
all’A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei
lavori, unitamente al relativo cronoprogramma; b) nell’esecuzione
degli interventi, con particolare riferimento all’attivita’ di
scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli
accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della
qualita’ delle acque sotterranee; c) prima di realizzare ogni
singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il
campionamento del suolo superficiale per una profondita’ dal piano
di fondo scavo di 0-1 metri,con le modalita’ previste al comma 3;
d) se nel corso delle attivita’ di scavo vengono rinvenuti
rifiuti, il commissario straordinario ne da’ comunicazione
all’A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine
di effettuare le necessarie verifiche in contraddittorio prima della
prosecuzione dell’intervento; e) se, all’esito degli
accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo
presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC), il commissario straordinario ne da’
comunicazione all’A.R.P.A. Puglia e procede agli idonei interventi
garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di
procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1; f) il
suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati
in sito. 3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma
2, lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalita’:
a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno; b)
prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica; c)
formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla
miscelazione delle aliquote; d) confronto della concentrazione
misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti
gia’ ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i
valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC); e)
conservazione di un’aliquota di campione a disposizione
dell’A.R.P.A. Puglia. 4. Nelle aree non caratterizzate o che
all’esito della caratterizzazione hanno evidenziato valori per le
matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono
essere realizzati solo previa verifica della compatibilita’ con i
successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica
che risulteranno necessari; tale verifica e’ effettuata da
A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle
modalita’ di esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta
giorni dalla presentazione del progetto dell’intervento. A tali
fini il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo
parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.».
Art. 9 Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in
amministrazione straordinaria 1. Dopo l’articolo 65 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e’ inserito il seguente: «Art.
65-bis. (Misure per la salvaguardia della continuita’ aziendale).
– 1. In caso di reclamo previsto dall’articolo 65, comma 2, sono
prorogati i termini di durata del programma di cui all’articolo 54
ed ai commissari straordinari e’ attribuito il potere di regolare
convenzionalmente con l’acquirente dell’azienda o di rami di
azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione
ministeriale, modalita’ di gestione idonee a consentire la
salvaguardia della continuita’ aziendale e dei livelli
occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che
definisce il giudizio.». 2. Le previsioni di cui al comma 1 si
applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di
cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Art. 10 Entrata
in vigore 1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
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