venerdì 26 aprile 2013

acqua pubblica rimettiamo alcune cose al loro posto


Comitato Cittadino Acqua Pubblica Aprilia
Comunicato stampa del 24 aprile 2013
RIMETTIAMO ALCUNE COSE AL LORO POSTO
Nei giorni passati si è detto a vario titolo della Modifica dello statuto comunale e della decisone della Cassazione sull’annullamento del contratto di gestione con Acqualatina.
Va innanzitutto ricordato che la modifica dello statuto comunale per introdurre i principi della gestione dell’acquacome un bene comune è stata richiesta attraverso PETIZIONE POPOLARE del 14 settembre 2010. L’iter burocratico per l’esame della petizione si sarebbe dovuto concludere in 3 mesi[1] ma ci sono voluti quasi 3 anni! Speriamo che il lungo tempo di gestazione sia servito a tutti i consiglieri per maturare un convincimento di
principio e di merito e non di semplice opportunità politica. Si acceleri quindi la pubblicazione del statuto sul bollettino ufficiale della Regione Lazio affinché assuma piena efficacia giuridica e si allontanino i sospetti di un’operazione a scopi elettorali. Di certo lo statuto come modificato stride con la consegna di ulteriori impianti ad Acqualatina.
Relativamente ai contenziosi legali sulla questione acqua, va innanzitutto ricordato che il contenzioso ha avutoorigine dal Presidente della Provincia di Latina, Armando Cusani e dal gestore che impugnarono la delibera n.2 del 25/2/2006, con cui il consiglio comunale non approvò la convenzione di gestione del servizio idrico. Delibera promossa ed approvata dall’allora opposizione di centro sinistra con i voti congiunti di alcuni consiglieri di maggioranza (TERRA, BERNA, SARAGONI).
Il contenzioso amministrativo è terminato con vittoria piena per il comune di Aprilia[2] ed ha sancito la facoltà di non approvare un contratto
illegittimo, difforme da quello previsto per legge, oltre che  iniquo per comune e cittadini. Vani sono stati anche i contenziosi della coppia Provincia di Latina(Cusani)-Acqualatina(Fazzone)contro la Regione Lazio che aveva legittimata la decisione del comune[3].
Contenziosi seguiti da anni dagli stessi legali che con competenza assistono il Comitato e che successivamente il comune ha voluto chiamare ad assistere l’ente.
La recente decisone della Cassazione[4] che ha ritenuto di rimettere davanti al TAR, la causa intrapresa presso tribunale civile dal comune di Aprilia
per far dichiarare nullo il contratto di gestione ATO4-Acqualatina, e quindi imporre la restituzione degli impianti, non era affatto scontata.
In un caso analogo il massimo organo di giustizia amministrativa per la Sicilia aveva reputato la competenza del giudice civile per l’annullamento del contratto di gestione[5].
La Suprema Corte ha chiarito che nel nostro caso la competenza è del giudice amministrativo poiché si riconosce che il contratto di gestione è immodificabile, non negoziabile, normativamente predeterminato e vincolato al rispetto del contratto-tipo regionale. Lapidario quindi, seppur in modo intrinseco, il riconoscimento delle ragioni di nullità sostenute dal Comune e dalla Regione Lazio già nei precedenti ricorsi amministrativi.
La classe politica, frettolosa nel giudicare inutili e costosi i contenziosi giuridici, mai scontati e spesso e purtroppo unico deterrente all’arroganza politico-istituzionale di chi utilizza il poter pur di salvare l’acqua-politica-latina, farebbe bene a giudicare i propri tentennamenti e ricordare il passatoL’epoca della giunta Santangelo - PD (Giovannini vice sindaco) - IDV(Colaiacovo-Forcina) fu l’apoteosi della “protezione” bipartisan di Acqualatina. Basti  ricordare su tutto, il pegno sulle quote pubbliche di Acqualatina, che come primo atto la successiva giunta D’Alessio dovette annullare in auto-tutela.
Noi viviamo di memoria!
Comitato cittadino acqua pubblica di Aprilia


[1] Ai sensi dell’art.10 comma 3 l’esame della petizione deve avvenire nel limite di tre mesi dalla presentazione.
[2] Consiglio di stato sentenza 5501/2009
[3] Consiglio di stato sentenze 4899/2011, 4900/2011 e 4902/2011
[4] Cassazione - Ordinanza n. 7935/2013 Regolamento di giurisdizione
[5] CGA Sicilia sentenza n.19/2012 Contratto gestione SAI8

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