venerdì 21 dicembre 2012

Terre da scavo, l’Ance chiarisce i dubbi, no silenzio assenso

No al silenzio assenso sul piano di utilizzo, nessuno sconto per lo spostamento di piccole quantità di materiali dalla produzione al deposito di Paola Mammarella 21/12/2012 - A chi applicare le norme sulle terre e rocce da scavo, entro quanto tempo riutilizzare i materiali, quando è possibile il reimpiego in sito e chi deve redigere il piano di utilizzo. A questa serie di quesiti (http://www.casaportale.com/public/uploads/30961-pdf1.pdf), posti dagli addetti ai lavori del settore edile, ha cercato di trovare una risposta l’Ance, Associazione nazionale costruttori edili. Alla luce delle numerose richieste pervenute, il compito dell’Ance è stato chiarire l’applicazione del DM 161/2012 (http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2012/ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-regolamento-recante-disposizioni_12358.html), che ha disciplinato in modo definitivo il riutilizzo dei materiali estratti durante i lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione e derivanti da processi di perforazione, trivellazione e palificazione. Le nuove regole si applicano ai piani di riutilizzo presentati dopo il 6 ottobre 2012, data di entrata in vigore del DM 161/2012. Quelli precedenti seguono in linea generale la normativa precedente, contenuta nell’articolo 186 del D.lgs 152/2006 (http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2006/152/norme-in-materia-ambientale_9502.html), Codice Ambiente, a meno che non si presenti un nuovo piano di utilizzo entro il 4 aprile 2013, cioè 180 giorni dopo l’entrata in vigore del DM 161. L’Ance ha chiarito che i materiali contenenti calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzatola cui composizione non superi i limiti massimi di concentrazione di inquinanti, possono essere reintrodotti in un nuovo processo produttivo. L’uso dei materiali estratti deve essere spiegato in un piano di utilizzo, che deve essere presentato dal proponente 90 giorni prima dell’inizio dei lavori. Per le opere private il proponente può essere il soggetto che richiede il titolo abilitativo edilizio, ma anche un soggetto diverso, come l’impresa esecutrice dei lavori di scavo. Nelle opere pubbliche, il piano va invece presentato dalla stazione appaltante o dall’appaltatore. A detta dell’Ance, anche se le disposizioni sono contraddittorie, bisogna attendere che l’autorità competente esprima un parere favorevole o un diniego sul piano di utilizzo. Dal momento che in materia ambientale non è ammesso il silenzio assenso, in attesa di ulteriori chiarimenti sembra che, in mancanza di un riscontro dell’autorità entro 90 giorni, il proponente non possa optare per la gestione autonoma dei materiali.In determinati casi, inoltre, è obbligatorio ottenere il parere dell’Arpa. Si tratta di situazioni in cui la realizzazione dell'opera interessa un sito oggetto di interventi di bonifica o in cui, per fenomeni naturali, sono superate le concentrazioni di soglia indicate dal Codice Ambiente. Si deve inoltre ricorrere all’Arpa quando, per rendere possibile l’utilizzo del materiale, è necessaria la stabilizzazione a calce o a cemento. I materiali estratti possono essere depositati temporaneamente in un deposito intermedio, da indicare nel piano di utilizzo, che deve essere aggiornato in caso di cambiamento del luogo del deposito. Prima del trasporto dal luogo di produzione al deposito intermedio, deve essere inviata all’autorità competente una comunicazione contenente le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo, di quella che trasporta il materiale e di quella che lo riceve, la targa del mezzo che effettua il trasporto, le caratteristiche dei materiali e i dati dei siti di origine e destinazione. La documentazione deve essere predisposta in tre copie, una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario, e va conservata per cinque anni. In mancanza di ulteriori chiarimenti, per l’Ance l’intera procedura va rispettata anche nei trasporti di modeste quantità di materiali. Non c’è un termine entro cui riutilizzare i materiali escavati. In linea generale, le attività devono iniziare entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo, ma sono possibili deroghe ed è lo stesso piano ad indicare le tempistiche. Alla fine dei lavori, l’esecutore deve presentare la dichiarazione di avvenuto utilizzo. Mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l’esecutore certifica di aver usato il materiale escavato in conformità al piano di utilizzo. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2012/12/normativa/terre-da-scavo-l-ance-chiarisce-i-dubbi_30961_15.html

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