giovedì 20 dicembre 2012

Condanna per l'Italia: non ha rispettato i valori limite di concentrazione delle Pm10

http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=+19550 [ 20 dicembre 2012 ] Eleonora Santucci La Repubblica italiana è stata condannata dalla Corte di Giustizia europea perché ha superato i valori limite di concentrazione delle Pm10. Ha omesso di provvedere, per gli anni 2006 e 2007, affinché le concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente non superassero, nelle 55 zone e agglomerati italiani i valori limite comunitari. Dunque è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizione Ue. Sulla base delle relazioni annuali trasmesse per gli anni 2005, 2006 e 2007 la Commissione europea ha individuato l'esistenza di superamenti dei valori limite di particelle PM10 di lungo periodo in numerose aree del territorio italiano. Inoltre i dati più recenti, riferiti al 2009, hanno indicato una persistenza della situazione di superamento dei valori limite giornalieri e/o annuali in ben 70 zone per la qualità dell'aria in Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia, che le misure necessarie per assicurare il rispetto di tali valori limite non risultano, ad oggi, né attuate né adottate, e che l'Italia non ha trasmesso alla Commissione nuove istanze di deroga. Dunque, la Commissione nel 2010, ha adottato un parere motivato nel quale ha concluso che la Repubblica italiana non ha rispettato gli obblighi. La Commissione quindi, ha invitato lo Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari a conformarsi ai suoi obblighi entro un termine di due mesi decorrenti dalla notifica del parere. Nella sua risposta, l'Italia ha fatto valere di aver elaborato una strategia nazionale che doveva tradursi nell'adozione di un insieme di misure legislative e regolamentari, su scala nazionale e in linee guida relative ai settori di attività maggiormente responsabili delle emissioni di PM10 e di sostanze inquinanti suscettibili di trasformarsi in PM10. Con un'ulteriore lettera la Repubblica italiana ha ammesso che, alla scadenza del termine assegnatole per rispondere al parere motivato, i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente erano ancora superati in numerose zone e agglomerati italiani. E ha trasmesso alla Commissione altre informazioni relative alle misure nazionali che sarebbero state adottate nell'autunno del 2010 e comunicate prima del mese di novembre 2010, accompagnate da una valutazione di impatto riguardante le zone e gli agglomerati nei quali tali valori limite erano ancora superati, al fine di poter beneficiare di una deroga. Ma in seguito, la Commissione non è stata informata dell'adozione di tali misure nazionali. Essa non ha ricevuto neanche valutazioni di impatto riguardanti le zone e gli agglomerati interessati. Quindi ha proposto ricorso in Corte di Giustizia che lo ha ricevuto in parte (la Corte lo ha respinto nella parte in cui riguarda l'anno 2005 e il periodo successivo all'anno 2007). La Commissione, infatti, non ha precisato, né nelle conclusioni del proprio atto introduttivo del giudizio né nelle motivazioni di quest'ultimo, gli anni per i quali l'inadempimento viene contestato. Si limita ad affermare che l'Italia ha superato i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 "per diversi anni consecutivi". La mancata indicazione di un elemento indispensabile del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio non risponde, però, ai requisiti di coerenza, di chiarezza e di precisione. Ma, la verifica delle relazioni annuali presentate dall'Italia e riguardanti gli anni 2005-2007 ha mostrato che i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 erano stati superati in diverse zone e agglomerati. E' da tali elementi che si può desumere che l'inadempimento degli obblighi previsti si estende comunque sul periodo degli anni 2006 e 2007 e riguarda 55 zone e agglomerati italiani. E' la direttiva del 1996 (96/62/CE) in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente che stabilisce che gli Stati membri devono presentare relazioni annuali sui valori limite giornalieri e annuali da osservare per le particelle PM10. Ed è' quella del 1999 (99/30/CE), concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, che prescrive agli Stati membri di adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di particelle PM10 non superino i valori limite (un valore di concentrazione annuale (40 flg/m3); un valore di concentrazione giornaliero (50 flg/m3), il cui superamento non deve verificarsi più di 35 volte per anno). La direttiva del 2008 (2008/50/CE) relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa - entrata in vigore l'11 giugno 2008 -, invece, prevede che, se in una determinata zona non è possibile conformarsi ai valori limite per le caratteristiche del sito, le condizioni climatiche o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro notifica alla Commissione detti casi e adeguati piani per le aree che hanno registrato superamenti.

Nessun commento: