mercoledì 29 febbraio 2012

Imu il pagamento scade il 18 giugno, modifica agevolazioni prima casa

Imu, cosa fare in attesa delle delibere sulle aliquote
Il margine di manovra dei Comuni nella determinazione dell’imposta e i dubbi dei contribuenti
di Paola Mammarella
29/02/2012 - Scade il 18 giugno il termine per il pagamento della prima rata dell’Imu. I Comuni hanno invece tempo fino al 30 giugno per l’approvazione delle delibere comunali che definiranno le nuove aliquote. Alle amministrazioni locali è infatti concesso un margine di manovra che può incidere sull’importo dell’imposta.
Anche se in generale non si prevede un ritocco in aumento per le abitazioni principali, nell’attesa che il Comune decida sul da farsi si può presumere che dovrebbero valere le percentuali indicate dalla Manovra Salva Italia, in base alla quale le prime abitazioni pagano il 4 per mille, mentre per gli altri immobili vale l’imposta base al 7,6 per mille.

Ma i contribuenti sono alle prese anche con altri interrogativi, emersi durante una diretta web del Sole 24 Ore, ad esempio su cosa si intenda per abitazione principale e su come si possa accedere alle agevolazioni.

Come cambia il concetto di “prima casa”
L’aliquota agevolata al 4 per mille si applica all’abitazione principale. Non basta essere proprietari di un solo immobile, ma è necessario che in esso si abbia la dimora abituale.

Se, ad esempio, un soggetto proprietario di un solo immobile si trasferisce e per un determinato periodo di tempo affitta un’altra abitazione, dovrà pagare l’imposta ordinaria sulla casa di proprietà. Questa, infatti, non svolge più la funzione di dimora abituale e sarà considerata alla stregua di una seconda casa.

Le agevolazioni vengono meno anche per le abitazioni concesse in comodato d’uso.

Potranno invece pagare l’aliquota al 4 per mille il marito e la moglie che risiedono e dimorano abitualmente in due immobili diversi. Le detrazioni per i figli a carico spettano invece al soggetto con cui questi convivono.

Per le abitazioni locate come prima casa dell’inquilino, entrano invece in gioco i Comuni, che possono decidere a loro spese se concedere l’aliquota agevolata oppure no. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali, il 3,8 per mille della base imponibile Imu è destinato allo Stato. Ai sensi della normativa in vigore, quindi, l’immobile dato in locazione non costituisce quindi abitazione principale e deve corrispondere l’aliquota al 7,6 per mille.
Se un Comune decide di applicare l’aliquota del 4 per mille all’immobile locato come abitazione principale, dovrà considerare che il 90% dell’importo non entrerà nelle sue casse, ma in quelle statali.

Immobili rurali
Gli immobili rurali, che godevano dell’esenzione dall’Ici, dovranno ora pagare l’Imu. Se usati come abitazione principale dell’imprenditore agricolo o del coltivatore corrisponderanno l’aliquota al 4 per mille. Diversamente, pagheranno l’imposta base.

Gli immobili, che in alcuni casi sono censiti ancora al Catasto terreni, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre. Nel caso in cui non provvedano entro il 18 giugno, nella tassazione si prenderanno come riferimento le rendite dei fabbricati vicini.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2012/02/normativa/imu-cosa-fare-in-attesa-delle-delibere-sulle-aliquote_26148_15.html

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