lunedì 2 gennaio 2012

Pontinia, agricoltura: gli adempimenti per i serbatoi di gasolio

I contenitori di carburanti liquidi (cisterne per gasolio) sono attività soggetta al controllo antincendio e sono regolati da una serie di norme.
Ai fini antincendio venivano comprese nell'attività n. 18 del D.M. del 16 febbraio 1982. Con l'entrata in vigore del DPR 151/2011 (vedere http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=4075) vengono compresi nell'attività 13 dello stesso DPR.
Attività 13.1.A : Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.
Attività 13.2.B : Distributori fissi carburanti liquidi (combustibili) per autotrazione, di tipo commerciale o privato.
Attività 13.3.C : Distributori fissi carburanti liquidi infiammabili e combustibili per autotrazione, di tipo commerciale o privato.
Attività 13.4.C : Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).
(VEDERE http://www.vigilfuoco.it/aspx/Attivita_SoggetteSClassi.aspx?id=18)
Nel caso dell'inosservanza di tali obblighi le sanzioni sono previste dal Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Art. 20. Sanzioni penali e sospensione dell'attività

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

Ringrazio pertanto L'Associazione Liberi e Forti che ha richiamato l'attenzione degli enti competenti per questa attività.
Sicuramente gli enti competenti, compreso il Comune di Pontinia, sensibilizzeranno gli addetti al settore e all'attività per evitare ogni problema in materia.
Infatti in base a quanto previsto dall’art. 10 della normativa generale di settore, D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 321 , l’istallazione e l’esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi è soggetta all’autorizzazione del sindaco del comune di competenza. La legge regionale attuativa, Legge Regionale 29.07.2002 n. 152 , ribadisce che spetta al comune il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato e prevede per chi installa un impianto ad uso privato senza autorizzazione o fornisce carburante a veicoli esterni all’impresa una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 15.000.

Giorgio Libralato
Al Signor Sindaco del Comune di Pontinia,
Al Comando dei Vigili Urbani,
All’ufficio UMA del Comune di Pontinia



Presa visione dei D. Lgs 11/02/1998 n. 32, del D. M. 12/09/2003 (G. U. n. 221 del 23/09/2003) e del D. M. 19/03/1990 (G. U. del 27/03/ 1990) in merito all’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato per la distribuzione di car­buranti e soprattutto del DM 19/03/1990, del DM 12/09/2003 e del DM del 27/0172006, si chiede alle autorità competenti, nella fattispecie al Sign. Sindaco ed al locale Comando dei Vigili Urbani, se nel Comune di Pontinia vengono messi in atto i criteri previsti dalle normative vigenti, per quanto concerne la messa in sicurezza e la verifica della regolarità delle cisterne private per la conservazione dei carburanti ad uso agricolo ed autotrazione.

Nelle altre regioni, quali la Campania e le Marche, per esperienza personale, mi risulta che i controlli siano strettissimi, al punto che il singolo utente, venga interdetto allo scarico del gasilio in cisterne che non siano omologate ed a norma di legge.

In considerazione di quanto esposto, si richiede un incontro con i soggetti interessati – come d’altra parte è già stato fatto con il Comune di Sezze – per meglio definire la situazione ed evitare gli spiacevoli inconvenienti in cui potrebbero incorrere gli ignari possessori di cisterne non omologate.


Distinti saluti,

Pontinia, lì 29/XII/2011 Anitori Giuseppe e Gianluca Mandatori

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