lunedì 25 luglio 2011

i cittadini possono partecipare alle fasi della VIA VAS

Carissim*,

i cittadini POSSONO partecipare a tutte le fasi della procedura di piani e programmi in materia di impatto ambientale. Lo dice la Direttiva europea sulla VIA/VAS del 2001 recepita dall'Italia nel 2008.


Beatrice Bardelli
Pisa
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Vi dò qualche informazione sui NOSTRI diritti:


1)
La Direttiva CE/42/2001 sulla VAS prescrive che sui piani e programmi elaborati per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei
rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli,
è previsto il diritto di accesso agli atti e la partecipazione a tutto l'iter procedurale

2)
vedi Convenzione internazionale di Aarhus del 1998 (artt. 4 e 5 sull'accesso alla informazione; 6, 7 e 8 sul diritto di partecipazione) recepita dall'Italia con la legge n. 108 del 2001.

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3)

Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il d.lgs. 4/2008 che ha modificato e sostituito la parte seconda del d.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione
d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata;
L’articolo 35 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni
del decreto medesimo entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello stesso e che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso.
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L'art. 3-sexies del Codice dell'Ambiente aggiornato (d.lgs 4/2008)
http://www.altalex.com/index.php?idnot=40067
Art. 3-sexies. (1)
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.
L'art.5 (Definizioni) lettere t) u) v)
t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

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