sabato 3 gennaio 2009

Prescrizioni sindaco di Pontinia conferenza AIA centrale a biomasse del 13 gennaio

Prescrizioni sindaco di Pontinia conferenza AIA centrale a biomasse del 13 gennaio
L’Amministrazione provinciale di Latina ha convocato per il giorno 13 gennaio 2009 la conferenza dei servizi decisoria “al fine di valutare gli aspetti di competenza degli Enti e Servizi coinvolti nello svolgimento del procedimento di cui all’articolo 5 del D.Lgs 59/2005 e di acquisire pareri o richiesta di documentazione integrativa sulla sussistenza di eventuali elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, è indetta apposita conferenza dei servizi decisoria.
Come si legge nella nota dell’amministrazione provinciale in sede di conferenza dei servizi saranno acquisite le prescrizioni del Sindaco di Pontinia ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto del 27 luglio 1934 n. 1265, relative alle industrie insalubri.
Difatti secondo il D.M. 5 settembre 1994, avente per oggetto “Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie” (G.U. n. 220 del 20.09.1994, s.o. n. 129) le centrali termoelettriche sono comprese nelle industrie insalubri di prima classe al punto 7 della lettera C) relative alle attività industriali.
Andando a leggere gli art. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 le industrie di prima classe devono essere ubicate lontane dalla abitazioni che invece sono presenti nella zona (qualche centinaio di metri) quindi incompatibili con la centrale elettrica (lo stesso discorso vale sia per quella a biomasse che per quella a turbogas).
In questo caso secondo l’art. 216 “una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.”
Secondo l’art. 217 invece “quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.”
Risulta chiaro che oltre ad alcuni elementi ritenuti pericolosi e dannosi nel 1934 se ne sono aggiunti altri allora sconosciuti e a questi elementi vanni aggiunti tutti quelli che la normativa, la scienza e l’informazione hanno evidenziato.
Da quanto sopra è evidente che se il consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina avesse dato un parere favorevole sulla costruzione della centrale lo stesso parere sarebbe nullo non avendo acquisito, ai sensi dell’art. 42 bis delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore territoriale, variante generale di adeguamento ed aggiornamento.
Tale articolo, specifico per l’agglomerato di Mazzocchio, così recita:
“ 1. all’interno dell’agglomerato non è consentito, di norma, l’insediamento di attività che comportino l’uso e/o il trattamento di sostanze definite nocive e/o tossiche e/o pericolose dalle vigenti norme in materia, salva la possibilità di deroga che può essere esercitata dal Consorzio previo parere favorevole dell’autorità competente in materia di tutela ambientale (Provincia e/o Regione). “
A parte l’ignoranza evidente di chi ha steso tale articolo di quanto previsto agli articoli 216 e 217 del R.D. 1265/1934, è chiaro ed evidente che non è stato reso alcun parere favorevole ai sensi dell’articolo 42 bis delle norme tecniche del consorzio industriale e che se ci fosse, in sede di conferenza dei servizi, il parere contrario del sindaco di Pontinia tutti i pareri favorevoli al progetto, finora rilasciati dal consorzio industriale, sarebbero nulli.
Altrettanto evidente, ai sensi della sentenza ) del T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 24 novembre 2008, n. 2241 che il mancato parere dei Sindaci dei comuni limitrofi ai sensi dei citati artt. 216 e 217 RD 1265/1934 rende nulla qualsiasi determina favorevole al procedimento di costruzione della centrale.
Pontinia 3 gennaio 2009 Ecologia e territorio Giorgio Libralato


Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
Testo unico delle leggi sanitarie
Art. 216
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute de gli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.
Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni (http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1994_dm0509.htm), e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L 400.000.
Art. 217
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

LIBERI E FORTI,
iL VICE sindaco di Mochi era favorevole?

giorgio libralato ha detto...

Non ho letto chi ha votato a favore e chi contro, immagino di sì.