domenica 11 gennaio 2009

il SUAP di Novara a proposito della conferenza dei servizi

Secondo lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune di Novara (http://209.85.129.132/search?q=cache:Pw3CdLOmYdYJ:suap.comune.novara.it/Conferenze_Servizi.asp+associazioni+ambientaliste+interessi+pubblici+conferenza+servizi&hl=it&ct=clnk&cd=2&gl=it) le conferenze di servizio sono così disciplinate:

“NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L'istituto della Conferenza di Servizi è contemplato dalla L.340/2000 agli artt.9/12 ,che hanno sostituito gli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della L.241/90, come modificata ed integrata dalla legge 127/1997.
Tali disposizioni di carattere generale vanno coordinate con quanto previsto dalla normativa sullo sportello unico (D.P.R. 447/98 e 440/00) all'art.4.”




RATIO DELL'ISTITUTO
Nasce dalla esigenza di effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.
La ratio dell'istituto è quella di raccogliere contestualmente più provvedimenti necessari al privato per svolgere una attività per la quale è necessario acquisire atti autorizzatori o assensi di competenza di più enti pubblici.

QUANDO E' PREVISTO IL RICORSO ALLA CONFERENZA DI SERVIZI
Le situazioni che rendono opportuno avvalersi dell'istituto in esame sono le seguenti:
1. Qualora una delle amministrazioni si pronunci negativamente e l'interessato ne chieda la convocazione ai sensi dell'art. 4, comma 2 dei D.P.R.447/98 e 440/00
Infatti, se entro il termine previsto dalla normativa sullo sportello unico per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori ( 90 giorni ,120 in caso di V.I.A.) anche solo una delle amministrazioni interessate al procedimento unico attivato presso lo sportello si pronuncia negativamente, il procedimento si conclude con il rigetto della domanda (art.4, comma 2, d.p.r. 447/98 e s. m.e i.) da parte della struttura che lo comunica all'istante entro 3 giorni, unitamente alla pronuncia negativa.
L'impresa ha la possibilità di chiedere formalmente alla struttura unica di convocare una conferenza di servizi entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della istanza.
La ratio è quella di poter verificare se in sede di conferenza, apportando le modifiche progettuali opportune, si possa superare la pronuncia negativa.
2. Qualora nell'iter del procedimento semplificato disciplinato dalla normativa in materia di sportello unico per le attività produttive (D.P.R.447/98 e 440/00) non si ottenga il provvedimento finale nei 90 giorni previsti perché anche solo uno degli enti coinvolti nel procedimento unico non ha emesso il proprio atto autorizzatorio in tempo utile (art. 4, comma 3).
In tale caso la c.d.s. è indetta direttamente su iniziativa del Responsabile del Procedimento.
3. Quando il progetto contrasta con la pianificazione urbanistica e richiede la variante dello strumento urbanistico (con alcune limitazioni): il responsabile del procedimento convoca la c.d.s. il cui esito potrà poi costituire una proposta di variante da sottoporre al consiglio comunale (art.5, commi 1 e 2, d.p.r. 446/98 e 440/00 che discende dal disposto dell'art.25 del decreto legislativo 112/98).
A tale proposito occorre peraltro segnalare che la Corte Costituzionale è intervenuta con sentenza 26 giugno 2001 n.206 a censurare la disposizione in esame (recata dalla lettera g del comma 2 dell'ar.25 d. lgs 112/98) non ammettendo che una conferenza -in cui la Regione potrebbe essere messa in minoranza- abbia titolo a disporre una variante allo strumento urbanistico regionale.
Quando si debbano individuare aree da destinare ad insediamenti produttivi: in tale caso mediante una c.d.s. le Amministrazioni interessate costituiscono una intesa che sarà il presupposto per ottenere la variante urbanistica (art.2,comma 1 dpr447/98 e 440/00).


PUBBLICITA' DELLA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA E SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell'art. 4 dei D.P.R.447/98 e 440/00 : "la conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'art. 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare".
Si precisa pertanto che:
3. La c. d s. deve essere resa pubblica con adeguate forme di pubblicità: immissione nell'archivio informatico, comunicato stampa o affissione all'albo pretorio.
4. Alla stessa possono partecipare, ai sensi dell'art. 6 sopracitato, i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, INDIVIDUALI o COLLETTIVI, nonché i portatori di INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI o COMITATI, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo.
Legittimato a partecipare alla stessa è il portatore di un INTERESSE LEGITTIMO, colui cioè che si trovi in una posizione differenziata rispetto ad altri soggetti. Ad esempio, possiede tale posizione il soggetto che abbia avanzato una istanza rispetto alla quale la P.A. ha l'obbligo di provvedere od il soggetto che sia destinatario di un procedimento amministrativo e la P.A. si appresti ad incidere su di esso. Caratteristiche dell'interesse legittimo sono la differenziazione e la qualificazione (l'interesse differenziato di un soggetto rispetto all'esercizio del pubblico potere amministrativo deve essere previsto sia pure indirettamente dalla disciplina dettata dalla legge per regolamentare l'esercizio di quel potere amministrativo).

Per INTERESSI COLLETTIVI si intendono quegli interessi che coinvolgono non già solo singoli soggetti o la generalità dei consociati, bensì singole classi o categorie sociali . Tali interessi fanno capo non al singolo individuo o alla generalità dei consociati, bensì ad un gruppo superindividuale. Essi appartengono, dunque, ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale (ex. Associazioni private riconosciute, associazioni di fatto) autonomamente individuabili. L'Interesse alla tutela dell'ambiente ed il diritto alla salute rientrano tra le figure di interessi collettivi.

Per INTERESSI DIFFUSI si intendono quegli interessi comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente. Gli interessi diffusi ricevono tutelabilità giurisdizionale solo qualora assurgano ad interessi collettivi, cioè abbiano come ente portatore un ente rappresentativo di un gruppo non occasionale.

In sintesi, è legittimato a partecipare alla conferenza di servizi:
1. il singolo cittadino il cui interesse possa essere pregiudicato dalla realizzazione dell'intervento richiesto;
2. gli enti esponenziali di un gruppo non occasionale, portatori di interessi collettivi(es. associazioni private riconosciute, associazioni di fatto) cui possa derivare pregiudizio dalla realizzazione dell'intervento.
portatori di interessi diffusi se costituiti in associazioni e comitati.(ed allora diventano automaticamente interessi collettivi).



ENTI DEPUTATI AL RILASCIO DEGLI ATTI AUTORIZZATORI
Lo spirito della legge è quello di coinvolgere TUTTI gli Enti Pubblici dotati di competenza e coinvolti nel rilascio di provvedimenti autorizzatori.
La partecipazione alla conferenza di tutti i soggetti pubblici interessati è indispensabile per il raggiungimento di una intesa atta a superare- eventualmente- la pronuncia negativa di una singola amministrazione.
In sintesi alla c.d.s. tutti i soggetti pubblici coinvolti devono intervenire, sia quelli che non si sono espressi, sia quelli che si sono già espressi e che dovranno, in tale, sede, riconfermare la propria volontà.

LAVORI DELLA C.D.S.
La conferenza fissa al termine della prima riunione i tempi di conclusione dei propri lavori, nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 4 dpr447/98 (cinque mesi dal deposito della domanda, nove in caso di V.I.A.)
L'istruttoria, che potrà dunque comportare più riunioni, deve concludersi con un verbale che per espressa statuizione di legge (art.. 4, comma 5 dpr447/98) tiene luogo degli atti delle singole amministrazioni.

VERBALE- ATTO FINALE
L'art.11 comma 9 della l.340/00 rende obbligatoria la predisposizione di un "provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della c.d.s."
Il coordinamento di tale disposizione con la disciplina dello sportello unico comporta la necessità di prevedere un provvedimento finale conclusivo del procedimento avviato presso lo sportello unico , anche nel caso in cui abbia operato la conferenza. In tale caso il provvedimento finale andrà a recepire nei contenuti il verbale della conferenza stessa.

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