martedì 30 settembre 2008

finanziamento regionale centri commerciali naturali

Sicuramente il comune di Pontinia saprà cogliere quest’importante ed auspicata opportunità.
I verdi e gli ambientalisti di Pontinia e della provincia ne parlavano da anni, nelle assemblee e dibattiti pubblici, rientrava già nelle primarie del 2005.
Il finanziamento dei programmi dei comuni diretti alla valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali, annualità 2008 saranno sicuramente interessanti per le aziende agricole del comune di Pontinia.
Poi dopo la questione dei centri commerciali prima dell’ex Mira Lanza poi di quello adiacente la scuola media nel centro di Pontinia, grazie sempre alla proposta di verdi ed ambientalisti, la vendita diretta dei prodotti è diventata di pubblico dominio e proposto anche nei comuni vicini.
Anzi adesso è diventata la parola d’ordine, insieme all’agricoltura di qualità, alla vendita diretta produttore-consumatore, alla necessità di migliorare la qualità, di controllare alla fonte la produzione, alla riduzione del prezzo, eliminando passaggi inutili e conseguenti aumenti.
Anche l’ambiente ci guadagna con il famoso ormai acquisto a km zero.
Adesso dopo i vari progetti di opere pubbliche e relativi critiche, la proposta di nuovi centri commerciali anche sul Tavolato quest’opportunità sarà sicuramente colta nel comune di Pontinia.
Visto anche l’attivismo e le capacità imprenditoriali di chi ha saputo ampliare le opportunità con la trasformazione dei prodotti (latte e carne) e la vendita diretta all’interno dell’azienda che proprio a Pontinia ha saputo dare l’avvio con ottimi riscontri per qualità e mercato.
Sarà anche l’ennesima dimostrazione che la centrale a turbogas a Pontinia non solo è inutile, ma anche dannosa.
Pontinia 30 settembre 2008 Ecologia e territorio Giorgio Libralato

OGGETTO: Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi dei Comuni diretti alla valorizzazione
ed al potenziamento dei centri commerciali naturali. Annualità 2008.
IL DIRETTORE REGIONALE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 28 aprile 2006 n. 4 recante “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2006” la quale, all’art. 113, prevede finanziamenti regionali ai programmi, finalizzati alla valorizzazione ed
al potenziamento dei centri commerciali naturali, presentati dai comuni;
VISTO in particolare il comma 4 dell’art. 113 della citata Legge regionale n. 4/2006 a norma del
quale la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta un regolamento che
disciplini:
a) le modalità per la presentazione dei programmi;
b) i criteri e le modalità per la selezione di tali programmi e per la formazione della relativa
graduatoria;
c) l’individuazione delle spese ammissibili, l’individuazione dei criteri di determinazione dei
finanziamenti nonché le modalità per la loro concessione;
VISTO il Regolamento regionale n. 12 dell’11 agosto 2008 recante: “ Nuove norme relative ai centri
commerciali naturali in attuazione ed integrazione dell’art. 113 della legge regionale 28 aprile 2006 n. 4
(Legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2006)”;
RITENUTO di dare esecuzione all’art. 5 del citato regolamento n. 12/2008 tramite l’adozione di un
avviso pubblico;
ACCERTATO che alla copertura degli oneri si provvede con le somme stanziate per l’esercizio
finanziario 2008 sui Capitoli B32515 “Investimenti a sostegno della valorizzazione e del potenziamento dei
centri commerciali naturali” e B22102 “Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e le attività
produttive (L.R. n. 10 del 14/1/1987)”;
RITENUTO di dover approvare l’allegato A, facente parte integrante della presente
determinazione, concernente “Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi dei Comuni
diretti alla valorizzazione e al potenziamento dei centri commerciali naturali”;
DETERMINA
di approvare l’allegato A, facente parte integrante della presente determinazione, recante “Avviso pubblico
per il finanziamento dei programmi dei Comuni diretti alla valorizzazione ed al potenziamento dei centri
commerciali naturali”.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Allegato A
REGIONE LAZIO
ASSESSORATO
Piccola e Media Impresa, Commercio ed Artigianato
e Direzione Regionale alle Attività Produttive
AVVISO PUBBLICO
Finanziamento dei programmi dei Comuni diretti alla valorizzazione ed al potenziamento dei
centri commerciali naturali
Annualità 2008
PARTE I – NOTIZIE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Articolo 1 – FINALITÀ e SOGGETTI BENEFICIARI
1. La Regione Lazio, in attuazione di quanto disposto dal Regolamento regionale n. 12 dell’11 agosto 2008,
finanzia i programmi dei Comuni del Lazio e dei Municipi del Comune di Roma, diretti alla valorizzazione
ed al potenziamento dei centri commerciali naturali così come definiti all’art. 113, comma 2, della Legge
regionale 28 aprile 2006 n. 4 e dal Regolamento regionale 12 dell’11 agosto 2008.
Articolo 2 – DEFINIZIONE DI CENTRO COMMERCIALE NATURALE ed ESCLUSIONI DAL
FINAZIAMENTO
1. E’ definito centro commerciale naturale un luogo complesso e non omogeneo, sviluppatosi nel tempo
anche senza programmazione unitaria, concepito come spazio unico ove opera un insieme organizzato, anche
in forme societarie, di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività
artigianali e di servizio, aree mercatali, eventualmente integrato da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi
di accessibilità comuni.
2. Sono esclusi dal finanziamento i programmi afferenti a centri commerciali naturali non rispondenti alla
definizione descritta al precedente comma o che presentino un numero di esercizi commerciali inferiore alle
10 unità complessive.
Articolo 3 – OBIETTIVI E CONTENUTO DEI PROGRAMMI COMUNALI
1. Sono finanziabili i programmi che perseguono i seguenti obiettivi:
a) la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei
consumatori, considerando l’impatto ed il ruolo delle attività commerciali rispetto al contesto
socio-economico e territoriale interessato;
b) la promozione e la valorizzazione di uno spazio commerciale omogeneo;
c) l’integrazione dell’attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;
d) la valorizzazione delle attività economiche, con priorità per le forme di innovazione dei prodotti e
dei servizi offerti;
e) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;
f) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e
culturale del territorio;
g) la costituzione di organismi di gestione unitaria dei centri commerciali naturali, anche attraverso
associazioni di strada, che ne garantiscano lo sviluppo, il potenziamento e l’evoluzione nel tempo;
h) la crescita e l’associazionismo delle piccole e medie imprese commerciali.
2. I programmi comunali devono contenere una dettagliata descrizione degli obiettivi perseguiti e degli
interventi proposti, degli aspetti innovativi e delle modalità attuative degli interventi stessi nonché dei relativi
costi.
3. I suddetti programmi possono altresì prevedere, ai fini della redazione degli stessi, la stipula di apposite
convenzioni fra l’ente beneficiario del finanziamento e le organizzazioni delle imprese del commercio
rappresentative a livello provinciale, anche per il tramite dei centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 6
della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e successive modificazioni;
Articolo 4 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE
DOMANDE DI AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI
1. I programmi e le domande di ammissione ai finanziamenti regionali, redatte su carta intestata e
debitamente sottoscritte dal Sindaco oppure, per il solo Comune di Roma, dal Presidente del Municipio
interessato devono essere presentate, in busta chiusa, a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio ed entro le ore 12,00 del quarantacinquesimo giorno dalla
data di pubblicazione, esclusivamente presso l’accettazione postale della Regione Lazio sita in Roma, Via
Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, e dovranno riportare la seguente dicitura:
Alla REGIONE LAZIO
Direzione Regionale alle Attività produttive
Area Commercio - CCN
Avviso pubblico Centri Commerciali Naturali – Anno 2008
2. La domanda di cui al precedente comma dovrà contenere, a pena di esclusione:
a) la denominazione del programma;
b) il nominativo del responsabile del programma e/o referente tecnico per qualsiasi attività relativa al
programma comprese quelle informativa, di controllo, di monitoraggio e per qualsiasi richiesta in
merito al programma stesso da parte della Regione Lazio, con l’indicazione dell’indirizzo per la
corrispondenza, numero telefonico, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica;
c) una relazione descrittiva del programma comprensiva di:
1. costi dettagliati dei vari interventi
2. valutazione dell’efficacia degli interventi stessi sull’economia locale e in particolare sulla
rivitalizzazione e qualificazione del sistema distributivo nel territorio
3. indicazione numerica degli occupati presenti negli esercizi commerciali inseriti nell’area del
centro commerciale naturale
4. previsione numerica dell’occupazione aggiuntiva e/o salvaguardata;
d) copia conforme della delibera della Giunta comunale che approva il programma, indica le modalità
attuative degli interventi e provvede alla copertura finanziaria di almeno il 50% degli stessi;
e) planimetria con localizzazione e perimetrazione dell’area che delimita il centro commerciale
naturale;
f) copia conforme dell’atto costitutivo dell’organismo unitario di gestione, ove previsto, sottoscritto in
data precedente la presentazione della domanda;
g) elenco delle imprese localizzate nel centro commerciale naturale , suddivise in:
1. imprese commerciali di vicinato
2. medie imprese
3. imprese di somministrazione di alimenti e bevande
4. botteghe artigiane
5. imprese di servizi
h) dichiarazione sottoscritta dal Sindaco o, per il solo Comune di Roma, dal Presidente del Municipio,
di non aver ottenuto finanziamenti, contributi od incentivi da Enti pubblici per i medesimi interventi
previsti in programma.
PARTE II - NOTIZIE PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO
Articolo 5 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI
1. All’istruttoria e alla valutazione dei programmi provvede la Direzione Regionale alle Attività Produttive
avvalendosi di un apposito nucleo di valutazione il quale redige le graduatorie di ammissione ai
finanziamenti. A parità di punteggio si segue l’ordine di presentazione delle domande.
2. Le graduatorie sono approvate dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale, salvo delega al
Direttore della Direzione Regionale alle Attività Produttive e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio.
Articolo 6 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI
1. Tutti gli interventi devono riguardare l’area di pertinenza del centro commerciale naturale.
2. I programmi comunali sono valutati attribuendo i seguenti punteggi alle azioni e agli interventi proposti:
a) presenza o costituzione di un organismo unitario di gestione del centro commerciale naturale, punti
10;
b) riqualificazione urbana mediante:
1. azioni di marketing territoriale (n. 2 punti per ogni azione per max punti 20);
2. interventi di arredo urbano (n. 2 punti per ogni azione per max punti 20);
3. azioni per la promozione di prodotti artigianali tipici (n. 2 punti per ogni azione per max
punti 20);
4. interventi finalizzati all’incremento dei flussi turistici (n. 1 punto per ogni azione per max
punti 15);
5. azioni mirate alla tutela dei locali e delle botteghe storiche (n. 5 punti per ogni azione per
max 25 punti);
6. interventi migliorativi in materia di trasporto pubblico (n. 5 punti per ogni azione per max 25
punti);
d) coordinamento e sviluppo di servizi comuni (n. 2 punti per ogni azione per max 10 punti);
e) interventi migliorativi in materia di logistica (n. 2 punti per ogni azione per max 10 punti);
f) coinvolgimento attivo delle attività artigianali e di servizio presenti nell’area interessata (n.2 punti
per ogni azione per max 10 punti);
g) strumenti di tutela a garanzia dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro, punti (n. 5 punti per
ogni azione per max 25 punti);
h) azioni volte a migliorare e a favorire la corretta informazione e comunicazione al consumatore (n. 2
punti per ogni azione per max 20 punti)
2. Sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:
a) ai comuni già finanziati con determina dirigenziale n. 3130 del 7.12.2006 e che abbiano
regolarmente ultimato il programma entro i termini fissati, punti 100;
b) ai comuni beneficiari del primo scorrimento, individuati con determina dirigenziale n. 2604 del
19.10.2007 e che non abbiano rinunciato al finanziamento, punti 40;
c) ai comuni beneficiari del secondo scorrimento, individuati con determina dirigenziale n. 1165 del
3.6.2008 e che non abbiano rinunciato al finanziamento, punti 40;
d) ai comuni che non rientrino nelle lett. a), b), c), punti 40.
3. Non è attribuito il punteggio aggiuntivo ai comuni di cui al precedente comma 2, lett. a) che non abbiano
ultimato il programma entro i termini fissati o che abbiano rinunciato al finanziamento.
Articolo 7 - SPESE AMMISSIBILI AI FINANZIAMENTI
1. Sono ammesse ai finanziamenti regionali le spese relative agli interventi ed alle azioni di cui al precedente
art. 6, comma 2, lett. da a) a h) nonché, in particolare, agli interventi diretti:
a) al miglioramento dell’illuminazione pubblica nell’area pertinente al centro commerciale naturale;
b) al miglioramento del trasporto pubblico ad esclusivo servizio dell’area pertinente al centro
commerciale naturale;
c) alla realizzazione di servizi gratuiti di spesa a domicilio per anziani e disabili;
d) alle strategie di promozione, sviluppo e coordinamento di iniziative e servizi comuni innovativi
anche basati su tecnologie multimediali, riferiti al centro commerciale naturale;
e) alla sistemazione delle vetrine nell’area di pertinenza del centro commerciale naturale;
f) alle attività promozionali riferite al centro commerciale naturale;
g) alle spese di convenzionamento con le associazioni di cui all’art. 3, comma 3;
h) alle spese di gestione dell’organismo unitario gestore del centro commerciale naturale di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera g).
2. Tutte le spese dovranno essere sostenute in data non anteriore alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio della graduatoria di cui al precedente art. 5 comma 2, e non posteriore ai termini di
realizzazione dei programmi, salvo eventuale proroga concessa ai sensi del successivo art.12, comma 1.
Articolo 8 - ENTITA’ DELLE RISORSE E AMBITI TERRITORIALI
1. Le risorse disponibili gravano sui capitoli B32515 “Investimenti a sostegno della valorizzazione e del
potenziamento dei centri commerciali naturali” e B22102 “Fondo unico regionale per lo sviluppo economico
e le attività produttive (L.R. n. 10 del 14/1/1987)” che, per l’esercizio finanziario 2008
prevedono una quota di utilizzazione pari, rispettivamente ad € 1.500.000,00 e ad € 7.000.000,00;
Articolo 9 - TERMINE DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA, MISURE E INCUMULABILITÀ
DEI FINANZIAMENTI
1. I finanziamenti regionali sono calcolati sulla base dei parametri di seguito specificati e rapportati al costo
totale delle spese ritenute ammissibili e sostenute da ciascun comune o municipio per interventi
effettivamente realizzati entro il termine di dodici mesi a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio:
a) per i Municipi di Roma, in ragione del 100% delle spese ammissibili e nella misura massima di
€ 250.000,00 (duecentocinquantamila);
b) per i restanti comuni, in ragione del 100% delle spese ammissibili e nella misura massima di
€150.000,00 (centocinquantamila);
2. I finanziamenti sono concessi in base all’ordine della graduatoria di cui al precedente art. 5 e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
3. I finanziamenti concessi non sono cumulabili con altri incentivi erogati da enti pubblici.
4. Le quote non finanziate rimangono a carico degli enti beneficiari.
Articolo 10 - EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
1. A seguito del provvedimento di concessione dei finanziamenti, la Regione provvede a erogare i
corrispettivi a titolo di anticipazione, stato di avanzamento e saldo, come sotto specificato:
a) anticipazione pari al 50% del finanziamento totale, previo invio da parte dell’ente beneficiario della
documentazione attestante l’avvio della fase esecutiva del programma;
b) stato di avanzamento pari al 30% del finanziamento totale, previo invio da parte dell’Ente
beneficiario della rendicontazione delle spese sostenute e fatturate, riguardanti l’80% della spesa
totale ammessa a finanziamento;
c) saldo pari al 20% della spesa totale ammessa al finanziamento, previo invio da parte dell’Ente
beneficiario della certificazione di avvenuta e regolare realizzazione del programma e della
rendicontazione totale delle spese sostenute dall’ente beneficiario, comprensiva delle fatture delle
spese sostenute e di tutta la documentazione probante.
Articolo 11 - CONTROLLI
1. La Regione può effettuare idonei controlli sul corretto adempimento degli obblighi da parte dei soggetti
beneficiari, i quali sono tenuti a mettere a disposizione della Regione stessa la documentazione relativa alle
spese sostenute per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di adozione del provvedimento di
concessione del finanziamento.
Articolo 12 - REVOCA DEI FINANZIAMENTI e PROROGHE
1. Ove il soggetto beneficiario non realizzi interamente il programma presentato entro i termini fissati al
precedente art. 9, la Regione consente la ridefinizione del programma stesso con conseguente rimodulazione
degli interventi, dei costi e della relativa quota di finanziamento ovvero, in alternativa, concede una proroga
non superiore a quattro mesi dei termini di realizzazione del programma originario, attraverso l’adozione di
un provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale, salvo delega al
Direttore regionale alle Attività Produttive, sentito il parere del nucleo di valutazione.
2. Decorso inutilmente il periodo di proroga, la Regione procede alla revoca della concessione dei
finanziamenti ed al recupero delle somme eventualmente già erogate.
3. La Regione procede alla revoca della concessione dei finanziamenti ed al recupero delle somme
eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, qualora, a seguito dei controlli di cui all’articolo
11, venga accertata la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità
dichiarati dai beneficiari, procedendo altresì agli obblighi di legge.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Giorgio, cancella stò commento che ci fai brutta figura. L'altra sera hanno votato 3 centri commerciali. Informati che fai una brutta figura. Lo dico per te. PC

giorgio libralato ha detto...

grazie del consiglio. Magari i 3 centri commerciali votati erano tutti per prodotti locali....