sabato 5 luglio 2008

Tar 1 il dissesto non c'è

TAR Latina > Giurisprudenza > Ordinanza 809/2004
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIOSEZIONE STACCATA DI LATINA
composto dai Magistrati:- Dott. Franco BIANCHI - Presidente - Dott. Elia ORCIUOLO - Consigliere Relatore- Dott. Santino SCUDELLER - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nelle Camere di Consiglio del 12 e 19 novembre 2004;
Visto l’ultimo comma dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della legge del 21 luglio 2000 n. 205;Visto il ricorso n. 819/2004, proposto dai signori G.F., L.S., E.T., A.M., A.P., L.D.A. e G.L., rappresentati e difesi dall’avv. A.C., con il quale sono elettivamente domiciliati in Latina, via Carducci, n. 7, presso lo studio dell’avv. F.D.C.,
contro
il Comune di Pontinia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. C.D.S., presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Latina, viale dello Statuto, n. 24;
per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare,
- della delibera del Consiglio Comunale di Pontinia n. 20 del 17 maggio 2004 avente ad oggetto: “dichiarazione di dissesto finanziario”;- della relazione del Collegio dei revisori dei conti datata 14 aprile 2004;- delle note emanate dal Direttore Generale dell’Ente datate 13 febbraio 2004 (prot. 2823) e 19 febbraio 2004 (prot. 3214);
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti;Vista l’ordinanza n. 518/2004 del 16 luglio 2004 e i relativi adempimenti depositati in data 6 agosto 2004; Vista l’ordinanza n. 612/2004 del 27 agosto 2004;Vista l’ordinanza n. 739/2004 del 22 ottobre 2004;Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontinia;Udita la relazione del Consigliere Dott. Elia Orcuiolo e uditi, altresì, l’avv. F.D.C., su delega dell’avv. A.C. E l’avv. C.D.S..Sono presenti, altresì, i CTU nominati dal Collegio nelle persone dei dott.ri M.G., A.T. e F.D.V.; per i ricorrenti i tecnici di fiducia nelle persone del dr. G.F., del dr. A.F. e del rag. T.D.G.; per il Comune resistente il dr. M.T.CONSIDERATO che, come emerso dalle contrapposte consulenze tecniche, in base alle quali è rimasto articolato nei dettagli il fondamentale motivo di doglianza secondo cui non sussisterebbero le condizioni di legge per farsi luogo a dichiarazione di dissesto, e come emerso altresì nel corso della audizione dei consulenti nella camera di consiglio del 12 novembre 2004, le predette condizioni di legge non sono inequivocamente ravvisabili, posto che può pervenirsi a dichiarazione di dissesto, giusta l’art.244 del DLvo 18 agosto 2000 n.267, allorquando l’ente non possa garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero allorquando nei suoi confronti esistano crediti liquidi ed esigibili di terzi a cui non possa farsi validamente fronte con talune modalità.E invero.Alle contestazioni dei ricorrenti circa la possibilità di garantire, mediante la eliminazione di talune spese, i servizi indispensabili di cui al DM 28 maggio 1993, è stato opposto che sono da considerare come indispensabili anche servizi non espressamente compresi in detto decreto ministeriale, il che comporterebbe la infondatezza della contestazione; ma quanto opposto non è coerente con la deliberazione impugnata, nella parte in cui è precisato (pag. 6) che i servizi indispensabili comunque da garantire sono quelli di cui al predetto decreto; da ciò può ragionevolmente desumersi che ben potrebbe il Comune, eliminando talune spese, garantire i predetti servizi indispensabili e così escludere una delle condizioni che comportano dichiarazione di dissesto.Alle contestazioni dei ricorrenti circa la possibilità, allo scopo di utilmente fronteggiare eventuali difficoltà, di aumentare fino, all’occorrenza, alla misura massima, ma nei limiti di legge, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti e gli oneri a carico dei privati per i servizi a domanda individuale, oltre che di escludere spese per servizi non indispensabili e per contributi di liberalità, non sono state opposte convincenti argomentazioni, essendosi la controparte genericamente riferita, con specifico richiamo alla predetta tassa e ai servizi a domanda individuale, ad una non realistica ipotizzabilità di una manovra del genere.Si è sostanzialmente evidenziato che non sussistono senz’altro, per l’anno 2004, crediti di terzi che siano liquidi (e cioè determinati nel loro ammontare o immediatamente determinabili mediante mere operazioni) ed esigibili (cioè non sottoposti a condizione o termine) a cui debbasi necessariamente far fronte senza averne la possibilità.Con la conseguenza che, con riferimento alla data di adozione della impugnata deliberazione, non può ritenersi sussistente senz’altro almeno una delle due sopra citate condizioni necessarie per farsi legittimamente luogo a dichiarazione di dissesto.RITENUTO che, in tale situazione, si presenta necessario che il Consiglio Comunale di Pontinia riesamini il proprio deliberato alla luce delle censure contenute nel ricorso e delle argomentazioni svolte nella verificazione tecnica d’ufficio e nella consulenza tecnica di parte, all’esito emanando nuova deliberazione, la determinazione del cui contenuto resta di competenza autonoma ed esclusiva dello stesso Consiglio Comunale.PRECISATO che tale riesame, volgendo al termine l’esercizio finanziario, dovrà avvenire nel termine di giorni venti dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, della presente ordinanza.RITENUTO inoltre di giustizia sospendere medio tempore l’esecuzione della deliberazione impugnata, sia al fine di evitare che i ricorrenti subiscano il pregiudizio grave ed irreparabile evidenziato nel ricorso, sia al fine di evitare che, come conseguenza della deliberazione in argomento, possa disporsi l’insediamento dell’organo straordinario di amministrazione, con esito, all’occorrenza, difficilmente reversibile.VISTO l’art.21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato ed integrato con gli artt.1 e 3 della legge 21 luglio 2000 n.205.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIOSEZIONE STACCATA DI LATINA
ACCOGLIE la domanda cautelare nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, comunque fino alla nuova determinazione del Consiglio Comunale di Pontinia.La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.Latina, 12 e 19 novembre 2004
Dott. Franco Bianchi Presidente
Dott. Elia Orciuolo Estensore

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